Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29306 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enri – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 05939/2017 R.G. proposto da:

S.E., (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Crescenzio 62.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 4907/15/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 26 luglio 2016.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

S.G. ed S.E., quali eredi di B.A., impugnarono un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi tratti dalla defunta durante l’anno 2006, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.

Il ricorso venne accolto parzialmente in primo grado; proposto appello da S.E., anche quale erede di S.G., la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 26 luglio 2016, lo accolse parzialmente.

Avverso la detta sentenza S.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, cui risponde con controricorso Agenzia delle entrate.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso deduce Emanuela S. la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 35 e 39, e degli artt. 2728 e 2729 c.c., poiché la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta, non fosse sufficiente a superare la regola presuntiva a carico del contribuente in tema di accertamenti bancari.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931; Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093).

Va soggiunto che, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (da ultimo, Cass. 16/07/2020, n. 15161).

1.2. Orbene, nella fattispecie in esame, lamentando plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre al vaglio di questa Corte – in maniera appunto inammissibile -, l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dalla contribuente per superare la detta presunzione.

In particolare, la commissione tributaria regionale, con valutazione in fatto qui non sindacabile, ha ritenuto che ciascuna delle ricevute di pagamento degli oneri condominiali prodotte dagli allora ricorrenti, non trovasse corrispondenza nei versamenti effettuati sui conti correnti personali dell’amministratrice di condominii, né risultasse in altro modo raggiunta la prova che gli assegni incassati dalla medesima fossero provenienti dai condomini amministrati dalla ridetta.

E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).

2. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti dei ricorrenti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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