Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29308 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8023-2017 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACINTO CARINI 58, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA SABATINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO TOTA;

– ricorrente –

contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MATANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO ed ANTONINO SGROI;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5372/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RITENUTO

che:

Con ricorso innanzi alla CTP di Roma in data 18/01/2013, C.T. contestava la legittimità dell’intimazione di pagamento n. ***** e della corrispondente cartella di pagamento n. *****, notificata in data 25/05/2004 dall’Agente della riscossione dei tributi di zona per la Provincia di Roma (RM) Equitalia Sud S.p.A., la prima per l’omesso pagamento dell’ICI, la seconda per omesso versamento di varie imposte, e contributi INPS.

La ricorrente eccepiva 1) l’inesistenza e/o invalidità della notifica delle cartelle; 2) l’omessa allegazione di dette cartelle alle due intimazioni (peraltro illegittimamente notificate all’interno di un’unica busta); 3) l’avvenuta prescrizione del credito.

Si costituiva Equitalia che chiedeva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso (in quanto l’incarico professionale era stato conferito a due difensori, mentre il ricorso era firmato da uno solo di essi); sosteneva, inoltre che le cartelle sottostanti al ricorso erano state ritualmente notificate. Si costituivano l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Campagnano (quest’ultimo dichiarava di aver annullato la cartella ICI relativamente alla quale chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio).

Con la Sentenza n. 966/24/15, la Sezione 24 della C.T.P. di Roma dichiarava inammissibile il ricorso. Sull’appello proposto dal ricorrente, innanzi alla CTR si costituivano Equitalia Sud spa, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS che chiedevano la conferma della sentenza impugnata.

La CTR Lazio rigettava l’appello ritenendo che i giudici di primo grado avessero errato nel ritenere il difetto di rappresentanza. Trattandosi di procura che consentiva ai difensori di agire anche in forma disgiunta, questi potevano agire anche autonomamente per diverse attività processuali.

Nel merito, il Collegio prendeva atto che la cartella per Euro 148,94, era stata annullata dal Comune di Campagnano. Per quanto riguardava la seconda intimazione, per Euro 11.569,20, la CTR riteneva detto atto regolarmente notificato.

In ogni caso, sempre secondo la CTR, la notifica dell’intimazione avrebbe consentito (in caso di omessa notifica della cartella) l’impugnazione della cartella (con riapertura dei termini di impugnazione), cosa che non era stata dedotta dalla ricorrente.

Inoltre, come rilevato anche dalla CTP, la contribuente non aveva allegato all’appello gli atti impugnati e le cartelle di pagamento, pur se irritualmente ricevute.

Avverso tale decisione, la C. proponeva ricorso in Cassazione convenendo l’Agenzia delle Entrate, l’I.N.P.S., Equitalia Sud spa, affidandosi ai seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 22, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 e ss. c.p.c., degli artt. 156 e 615 c.p.c., degli artt. 2934 e 2953 c.c., e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sì costituivano l’Agenzia delle Entrate e l’INPS che chiedevano il rigetto del ricorso. Equitalia Sud restava intimata. La ricorrente depositava memoria per l’udienza.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, la ricorrente ribadiva di non aver ricevuto le cartelle di pagamento contenute nell’atto di intimazione impugnato, ed affermava che era a carico di chi avrebbe dovuto eseguire le notifiche fornire la prova di avervi correttamente adempiuto. Infatti, l’intimazione di pagamento doveva ritenersi senz’altro depositata con l’appello perché ciò era indispensabile per iscrivere a ruolo la causa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22.4; perché ciò risultava dall’indice degli atti depositati avanti alla CTR e perché le controparti non avevano mai eccepito la mancata allegazione dell’intimazione.

La ricorrente si doleva pure della affermazione fatta dalla CTR che, a pagina 2 della sentenza, aveva affermato “per quanto riguarda la seconda intimazione di pagamento di Euro 11.569,20 il Collegio rileva che dalla stessa risulta che detto atto è stato regolarmente notificato”. Era evidente la confusione compiuta dalla CTR, in quanto l’intimazione di pagamento era stata sicuramente notificata (se non altro per il ricorso proposto della cui ritualità non si discuteva), mentre l’affermazione relativa alla avvenuta notifica si riferiva evidentemente alla cartella sottostante, che la ricorrente affermava di non aver mai ricevuto.

Il motivo è fondato.

Va rilevato come il mancato deposito dell’atto impugnato non determini l’inammissibilità dell’appello (né del ricorso in primo grado), fermo restando l’onere di sua produzione a carico del contribuente, a fronte di eccezione avversaria di tardività del ricorso (qui peraltro non dedotta).

Infatti, nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell’omesso deposito dell’atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo, dalla notifica dell’atto, ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto. (Sez. 5, Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020).

Come detto, tale eccezione non risulta proposta, per cui il motivo va accolto.

Con riferimento al secondo motivo, parte ricorrente assume che illegittima era anche la pronuncia sul merito della ctr (resa nonostante l’affermazione di inammissibilità dell’appello per mancata allegazione dell’intimazione opposta), la quale non teneva conto che: – i crediti in cartella (del 2001/2002) erano prescritti (la prescrizione restava “breve”, secondo quanto stabilito da Cass. SSUU n. 23397 del 2016, anche in caso di mancata impugnazione della cartella); – la notificazione era invalida perché eseguita direttamente a mezzo di semplice lettera raccomandata, senza protocollo né annotazione sul registro cronologico, e perché eseguita in unico plico con dentro più intimazioni portate da più cartelle.

Il motivo deve ritenersi fondato nei termini che seguono.

La CTR di Roma nell’affermare – nei termini sopra indicati – che vi era stata regolare notificazione della cartella prodromica alla intimazione, non ha idoneamente esplicitato, con riferimento ad un profilo rilevante della presente controversia, le ragioni del proprio convincimento circa detta regolare notificazione, a fronte dei vari profili di contestazione mossi dalla contribuente. Non solo, ma ha anche affermato che, stante la regolare notificazione dell’intimazione, la contribuente avrebbe avuto l’onere di impugnare le prodromiche cartelle (venute così per la prima volta a sua conoscenza) e che tale impugnazione non era stata presentata.

Con ciò trascurando la circostanza che, come riportato nella stessa sentenza impugnata, la contribuente aveva opposto l’intimazione di pagamento non soltanto per vizi intrinseci di quest’ultima e della sua notificazione, ma anche per l’estinzione della pretesa creditoria stante l’affermata prescrizione per l’esistenza del termine ‘breve’, in relazione alla natura dei crediti dedotti nella cartella (Cass. SU n. 23397 del 2016 cit.).

Nel richiamare detta pronuncia, la ricorrente ha ribadito un principio, ormai consolidato, ossia quello secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione “breve” in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Con la conseguenza che avendo la suddetta cartella natura di atto amministrativo era priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Nei termini indicati, va, quindi, accolto il ricorso della contribuente con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, perché motivi sulla asserita regolarità della notifica della cartella e sulla eccepita prescrizione dei crediti ed, altresì, provveda per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio perché in diversa composizione sì pronunzi su quanto indicato nella parte motiva e provveda, altresì, sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, da remoto, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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