Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29310 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4478/2017 R.G. proposto da:

B.V. nato a ***** il *****, ivi residente ed elettivamente domiciliato in Firenze Piazza indipendenza 21 presso lo studio dell’avv. Francesco di Luciano che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Cons. Rei. Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

B.V. ha proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastatale notificatogli in relazione ad un atto di acquisto del *****. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la CTR della Campania ha rigettato. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. In data 10 giugno 2019 il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di essersi avvalso della facoltà di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 10. L’Agenzia delle entrate ha quindi depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, allegando la nota del 14 novembre 2019 della Direzione provinciale di Napoli che attesta che il contribuente ha effettuato il versamento della prima rata dell’importo dovuto per il perfezionamento della domanda.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, da remoto, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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