LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9028/2017 R.G. proposto da:
L.V.D., Notaio, nato a *****, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana 5 presso lo studio dell’avv. Roberto Masiani che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Cons. Rel. Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
Il Notaio L.V. ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli in relazione ad un contratto da lui rogato, nell’ambito di una complessiva operazione scandita in due atti. Il primo di dei due atti è stato stipulato in data ***** e con esso B.L. e V.A. hanno contratto un mutuo con la banca Monte dei Paschi di Siena. Con successivo atto del ***** la signora B. si è assunta l’intero residuo del mutuo, dichiarando che il debito residuo ammontava ad Euro 170.139,24 e su questo importo veniva versata un’imposta di registro pari ad Euro 851,00 pari allo 0,50%.
L’ufficio ha operato una rettifica, applicando l’imposta di registro con l’aliquota del 3% come previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, art. 9. Il relativo avviso di liquidazione è stato notificato anche al Notaio che avverso di esso ha presentato istanza di autotutela, respinta dall’ufficio. La B. ha invece impugnato l’avviso innanzi alla Commissione tributaria invocando l’applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15. Nelle more del giudizio è stata notificata la cartella di pagamento al Notaio, opposta con l’atto introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha presentato appello osservando che il Notaio non avendo impugnato l’avviso di liquidazione poteva impugnare la cartella solo per vizi propri della stessa e lamentando la violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e della tariffa, art. 9.
La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia dichiarando legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti del Notaio, sul rilievo che l’atto del 2013 per cui è causa prevede il pagamento alla banca delle somme pattuite da parte di uno solo dei soggetti contraenti e non costituisce una rinnovazione o modificazione del negozio quindi non si può applicare il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15; il giudice d’appello osserva che si tratta di una regolazione dei rapporti tra le parti, che non ha alcuna efficacia modificativa dal lato soggettivo del rapporto originario.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Notaio affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 15 luglio 202.
RITENUTO
che:
1. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La parte lamenta che la CTR pur riconoscendo il ruolo di sostituto d’imposta del Notaio e quindi la connessione con il ricorso proposto dalla contribuente, ha omesso la pronuncia in merito all’istanza di riunione dei due giudizi.
Il motivo è inammissibile.
Il Notaio ha chiesto la riunione del giudizio incardinato a seguito del suo ricorso, proposto avverso la cartella di pagamento, con quello promosso dalla parte del contratto da lui rogato, proposto avverso l’atto impositivo. Non si tratta nella fattispecie di una ipotesi riunione obbligatoria poiché i ricorsi non sono proposti avverso lo stesso atto impositivo, né l’appello è proposto avverso la medesima sentenza che riguarda il giudizio della B.. Trattandosi di riunione facoltativa il provvedimento che la nega, anche implicitamente, non è impugnabile (Cass. n. 8024 del 2018; Cass. n. 27550 del 2018).
2. – Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 61 del 1973, art. 15. La parte deduce che l’ufficio ha contestato la qualificazione da lui attribuita all’atto cioè che si tratti di una espromissione con liberazione del debitore, ritenendo invece che si tratti di un atto non collegato al rapporto sottostante. Secondo il Notaio l’atto oggetto di accertamento non ha alcun contenuto patrimoniale innovativo e non è possibile staccarlo dall’operazione originaria e cioè il mutuo originariamente contratto dalla signora B.; deduce che qualsiasi operazione avente quale rapporto sottostante il contratto di mutuo fondiario gode del beneficio della agevolazione fiscale e che a prescindere dalla qualificazione che si intende attribuire all’atto accertato, e sono “fuori di dubbio” alcune circostanze e ciò che l’atto avesse per oggetto l’operazione di mutuo già stipulata e che la scrittura oggetto dell’accertamento afferisce alla mera esecuzione del mutuo non essendoci stata liberazione da parte dell’ente creditore.
Il motivo è infondato.
Si lamenta, da una parte, che la CTR abbia erroneamente qualificato e interpretato il contratto tra le parti affermando che “non costituisce rinnovazione del negozio precedente né modificazione come prevede l’art. 15”, ma solo “regolazione dei rapporti tra le parti”; tuttavia la parte viene meno all’onere di trascrivere le clausole che renderebbero esplicita la diversa volontà delle parti, né invero si denuncia la violazione dei criteri ermeneutici (cfr. Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 9461 del 2021).
D’altra parte, la difesa entra in contraddizione con sé stessa, perché afferma di avere qualificato il contratto come espromissione, ma al tempo stesso evidenzia che si tratta di un rapporto collegato al contratto di mutuo fondiario e che in ogni caso per questa ragione godrebbe del beneficio dell’agevolazione fiscale invocata.
In ciò incorre in errore, posto che la ratio legis della norma prevista dal citato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, la quale, come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è norma di stretta interpretazione, “e’ indubbiamente da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale” (Cass. n. 5270 del 2009). In sintesi lo scopo, per il quale il legislatore accorda un trattamento agevolato non ricorre, quando per effetto del negozio l’accreditato non dispone di nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi (cfr. Cass. n. 4611 del 2002).
Pertanto un contratto destinato solo a individuare le modalità di pagamento della somma già mutuata non può considerarsi investimento produttivo.
E ciò anche a non voler rilevare che la espromissione (qualificazione giuridica che la parte invoca) non è un contratto tra il debitore ed il terzo assumente ma tra il terzo assumente e il creditore, cui restano estranei i rapporti interni mentre la CTR ha verificato, con accertamento non specificamente contestato, che l’atto per cui è causa “e’ intervenuto soltanto tra i coobbligati e non ha riguardato la banca creditrice”. Negli stessi termini anche l’Agenzia osserva che l’atto costituisce una mera regolazione di rapporti esterni tra con debitore che non ha efficacia modificativa dal lato soggettivo del rapporto obbligatorio originario, e che nell’atto tassato non c’e’ stato alcun intervento dell’ente creditore.
Di conseguenza appare corretta l’affermazione del giudice di appello il quale osserva che il contratto de quo non è una modificazione del contratto originario, ma rappresenta un semplice accordo tra debitori solidali per regolare i rapporti interni. In questi termini, non possono dirsi soddisfatte le condizioni per fruire della agevolazione in parola che spetta solo se i negozi si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi e non quando si tratta di regolare le modalità ed i tempi di recupero del credito già erogato (Cass. n. 695 del 2015).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, da remoto, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021