LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17733/2019 proposto da:
O.B.C., elettivamente domiciliata in Torino, Via Delle Alpi n. 9, presso lo studio dell’Avv. Nicoletta Masuelli, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Torino Sez. Novara, Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 03/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/05/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che la procura speciale ad litem per il ricorso per cassazione non contiene l’attestazione espressa della data così come richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, secondo l’intervento nomofilattico delle S.U. con sentenza n. 151177 del 2021;
Considerato che, successivamente a tale ultima pronuncia, è stata rimessa da sezione semplice di questa Corte al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità costituzionale della disposizione, con l’ordinanza interlocutoria n. 17970 del 2021;
Ritenuto, pertanto, di dover rinviare a nuovo ruolo il presente ricorso in attesa della decisione del giudice delle leggi.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, all’esito di riconvocazione, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021