LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14904/2016 proposto da:
VELVET DI A.F. & C S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE n. 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO SALA, e MARIA SALA;
– ricorrente –
contro
A.F., rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA MARIA GIAMMARUSTO, e GIUSEPPE DI MASI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1431/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 27.7.2010 A.F. evocava in giudizio la società Velvet S.a.s. innanzi il Tribunale di Milano per sentir dichiarare che la convenuta aveva realizzato, mediante demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato, una nuova costruzione a distanza inferiore a quella legale dalla prospiciente parete finestrata del suo edificio, nonché per ottenere la condanna della convenuta stessa all’arretramento dell’edificio sino al rispetto della detta distanza minima legale. Si costituiva in giudizio Velvet S.a.s. resistendo alla domanda e deducendo la legittimità dell’intervento, regolarmente assentito dalle competenti autorità.
Con sentenza n. 1074/2014 il Tribunale di Milano qualificava l’intervento edilizio di cui è causa come nuova costruzione, in quanto – come accertato dalla C.T.U. esperita in corso di causa – il nuovo fabbricato, ancorché insistente sullo stesso sedime di quello preesistente, aveva realizzato un incremento della sagoma e della volumetria. Accoglieva quindi la domanda, condannando Velvet S.a.s. ad arretrare l’edificio fino al rispetto della distanza legale ed al risarcimento del danno.
Interponeva appello Velvet S.a.s. e si costituiva in seconde cure A., resistendo al gravame.
Con la sentenza impugnata, n. 1432/2016, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Velvet S.a.s., affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso A.F..
Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la decisiva circostanza che tra i due edifici oggetto di causa vi sarebbe una strada cieca; di conseguenza, ad avviso della società ricorrente scatterebbe la deroga alle distanze tra pareti finestrate di cui dell’art. 9, comma 2 del richiamato D.M.La censura è infondata.
La Corte di Appello afferma (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata) che la disposizione invocata dalla parte ricorrente “… che disciplina le distanze (non inferiori “alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml 5 per lato”) minime tra fabbricati cui siano interposte vie destinate al traffico veicolare, non solo non è applicabile alla “viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti” (fattispecie che resta integrata nel caso in esame, via privata a fondo chiuso: circostanza incontestata in questa sede), ma invero non pone nessuna “esenzione”, giacché in quest’ultimo caso riprende vigore la norma generale posta dall’art. 9…” secondo la quale è comunque prevista la distanza minima assoluta di dieci metri tra le pareti finestrate degli edifici frontistanti.
In sostanza, quando tra i due edifici frontistanti vi sia una strada destinata alla pubblica viabilità, la distanza minima tra le pareti finestrate degli stessi è pari alla sede stradale, maggiorata di 5 metri per ciascun lato; in tutti gli altri casi, è di dieci metri. Ne deriva che la deroga (rectius, il diverso regime) previsto per il caso di edifici tra cui insista una strada aperta al pubblico non è più favorevole, ma addirittura maggiormente gravoso rispetto alla norma generale, poiché la distanza minima prevista in detto caso è pari comunque a metri dieci (cinque per ciascun lato della strada), ai quali si aggiunge la larghezza della strada. In nessun caso, dunque, l’esistenza di una strada vale a porre nel nulla, ovvero a ridurre, il limite minimo di dieci metri tra le pareti finestrate di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.
Nel caso di specie, inoltre, la Corte distrettuale ha accertato che tra le due fabbriche non insiste una strada destinata alla viabilità pubblica, ma soltanto una stradina a fondo cieco, la quale – in quanto tale – non fa neppure scattare il regime specifico previsto per le strade.
Sul tema, questa Corte – decidendo una fattispecie in cui si discuteva del rispetto delle diverse distanze di cui all’art. 879 c.c., comma 2 – ha affermato il principio per cui “L’esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall’art. 879 c.c., comma 2, per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell’applicazione della norma citata, attiene, più che alla proprietà del bene, all’uso concreto di esso da parte della collettività” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27364 del 29/10/2018, Rv. 651024; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6006 del 05/03/2008, Rv. 602248 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8236 del 29/08/1997, Rv. 507332). Ai fini della verifica della sussistenza dell’asservimento della strada, ancorché privata, all’uso pubblico, occorre una specifica verifica, poiché “In tema di distanze legali fra costruzioni, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 879 c.c., comma 2, una strada privata può ritenersi legittimamente asservita ad uso pubblico qualora l’uso predetto trovi titolo in una convenzione tra i proprietari del suolo stradale e l’ente pubblico, ovvero si sia protratto per il tempo necessario all’usucapione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 16/04/2007, Rv. 596355). Il ricorrente aveva dunque l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo convenzionale prevedente la destinazione della via privata ad uso pubblico, ovvero della sua prolungata destinazione di fatto a tale scopo. Viceversa, nel motivo in esame non viene indicato alcun elemento dal quale si potrebbe desumere tale asservimento alla pubblica viabilità, convenzionale o fattuale, della viuzza di cui si discute, né viene specificato in quale momento del processo di merito la questione sia stata discussa e dimostrata.
Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9,D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 3 e 10, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricompreso l’intervento realizzato dalla società ricorrente nell’ambito del concetto di nuova costruzione, mentre si trattava – ad avviso della stessa ricorrente – di una semplice ristrutturazione sostitutiva, realizzata mediante demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato. Inoltre, la Corte ambrosiana non avrebbe tenuto conto del fatto, decisivo, che la C.T.U. esperita in prime cure aveva accertato che il nuovo edificio insisteva sul medesimo sedime di quello precedente.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello richiama (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata) la motivazione in base alla quale già il Tribunale aveva ritenuto configurarsi una nuova costruzione; dando atto, in particolare, che il primo giudice “… ha ritenuto che il nuovo edificio (a seguito di “ristrutturazione” attuata nel 2008-9 del preesistente), presenti una sopraelevazione che ne ha alterato significativamente la sagome ed aumentato in maniera “ingente” la volumetria… In particolare, mentre in precedenza il solo muro perimetrale del “primo livello” f. t. del preesistente edificio della società convenuta, alto ca. 5,40 ml., era posto a filo strada (con *****), mentre il “secondo livello” f.t., alto ca. 5 ml. al colmo, era arretrato di 2 ml. dal filo della strada (con formazione di terrazze), “l’intervento operato dalla Velvet sas ha portato in linea il piano 1 con il piano terreno” così la C.T.U.; vi è da precisare che il “nuovo edificio” a seguito di ridistribuzione degli spazi si presenza ora ripartito in affaccio su ***** su tre piani f.t.), “avanzando quindi su strada di ca. ml. 2,00”; in sostanza, l’intervento edilizio del 1008-9 ha fatto avanzare il corpo principale del fabbricato sino alla strada, con radicale modificazione della sagoma – che da “irregolare” si presenta ora come un parallelepipedo monolitico e compatto uniformemente alto ml. 10,51 a filo strada – ed ingente aumento della volumetria (ca. ml. 2 x ca. ml. 5 x buona parte del fronte strada, lungo complessivamente ca. 25 ml; la porzione antistante all’edificio attoreo è posta a soli ml. 7,55 da questi”. Mediante tale analitico richiamo della articolata motivazione già resa dal Tribunale, la Corte lombarda ha confermato la configurazione dell’intervento di cui è causa in termini di nuova costruzione, assoggettandolo quindi al rispetto delle norme sulle distanze legali.
Sul punto, ritiene il collegio doversi dare continuità al principio secondo cui “Nell’ambito delle opere edilizie – anche alla luce dei criteri di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. d) – la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 21578 del 19/10/2011, Rv. 619608; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15041 del 11/06/2018, Rv. 649068 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28612 del 15/12/2020, Rv. 659841).
Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte milanese avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo di appello, mediante il quale Velvet S.a.s. aveva chiesto alla Corte di Appello di tener conto dell’affidamento in buona fede indotto dal comportamento dell’ A., il quale era rimasto inerte per anni, proponendo solo a distanza di anni dal completamento dei lavori l’azione di rispetto delle distanze e di risarcimento del danno.
La censura è inammissibile.
La sentenza impugnata dà atto (cfr. pag. 19) che il motivo di gravame proposto da Velvet S.a.s. era generico e che la società appellante non aveva allegato alcun elemento fattuale sul quale si sarebbe fondato il suo dedotto affidamento in buona fede sull’acquiescenza dell’Amò agli ormai ultimati lavori di sostituzione edilizia, né avrebbe precisato le date di inizio e fine lavori, indicato se tra le parti fosse intervenuto un accordo che ne autorizzasse l’esecuzione, o spiegato per quale motivo l’ A. avrebbe potuto, o dovuto – ad esempio, in quanto tecnico del settore – avvedersi tempestivamente del fatto che la nuova fabbrica violava le norme ed i principi posti in materia di distanze tra le nuove costruzioni. Inoltre, la Corte milanese afferma che, venendo in rilievo norme poste a tutela di interessi pubblici – sotto il profilo della salubrità degli abitati – l’affidamento non avrebbe potuto comunque rilevare.
Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta l’eccessività delle spese di lite liquidate dalla Corte di merito. La censura è inammissibile.
La ricorrente non lamenta alcuna specifica violazione di uno scaglione di tariffa, né indica quale sarebbe stato, in ipotesi, lo scaglione corretto da applicare al caso di specie, né, infine, quali sarebbero stati gli importi massimi da quest’ultimo previsti. La censura, pertanto, è carente del richiesto grado di specificità.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, regolate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021