Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29315 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25664/2016 proposto da:

AP COMPUTERS di G.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato DAVIDE BENVEGNU’, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in TRIESTE, R. TIMEUS 4;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore S.B., rappresentata e difesa dall’Avvocato MAURO COSSINA, ed elettivamente domiciliato, presso lo studio della dell’Avvocatura della Regione, in ROMA, P.zza COLONNA 355;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 185/2014, depositata in data 24.2.2014, il Tribunale di Trieste, decidendo nella causa instaurata da AP COMPUTERS di G.M. nei confronti della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA per l’accertamento dell’illegittimità del decreto del 21.7.2011 – di riliquidazione del contributo regionale per l’innovazione, in precedenza assegnato e in parte già erogato all’attrice – e per la condanna della stessa Regione a corrisponderle la residua somma di Euro 9.443,46 ancora dovuta per l’anzidetto titolo, rigettava le domande, e, in accoglimento della riconvenzionale avanzata dalla convenuta, condannava la M. alla restituzione di Euro 24.104,04, oltre accessori, regolando le spese di lite.

Proponeva appello M.G., al quale resisteva la Regione Friuli Venezia Giulia.

Con sentenza n. 158/2016, depositata in data 31.3.2016, la Corte d’Appello di Trieste rigettava il gravame condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. In particolare, la Corte territoriale riteneva che nulla impediva alla Regione (essendo anzi espressamente previsto dalla normativa regionale in tema di rendiconto in capo al beneficiario del contributo, già vigente nel 2007, al tempo di quello concesso alla M. (L.R. n. 7 del 2000, art. 4, richiamato dal Decreto del Presidente della Regione n. 421 del 2006, art. 24) di effettuare in ogni momento i controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni prodotte da parte del beneficiario e il rispetto degli obblighi previsti dal relativo provvedimento di concessione del contributo. Il primo Giudice aveva correttamente rilevato che la M. aveva dichiarato, con la “scheda di rendiconto” presentata l’11.2.2011, di aver pagato le spese documentate, autorizzando la Regione a effettuare ogni indagine durante l’iter amministrativo e anche dopo l’erogazione a saldo del contributo, ovvero tramite l’acquisizione di documentazione aggiuntiva, tra cui non vi era motivo di escludere gli estratti conto bancari che, su richiesta della Regione, erano stati prodotti dall’appellante e dai quali era risultato che (contrariamente a quanto in precedenza dichiarato con la “scheda di rendiconto”) l’effettivo passaggio di denaro a favore di coloro che avevano fornito alla M. beni e servizi per l’acquisto dei quali era stato concesso il contributo era avvenuto con bonifici dell’aprile 2011, dunque successivi alla data di presentazione della suddetta “scheda di rendiconto”, per cui le fatture relative andavano escluse dal contributo e quest’ultimo andava riliquidato in misura inferiore a quella accordata in origine, non potendo rilevare (come aveva correttamente osservato il Tribunale) gli assegni bancari che la M. aveva consegnato ai fornitori, giacché semplici promesse di pagamento, non comprovanti la movimentazione di denaro.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione AP Computers di G.M. sulla base di quattro motivi. Resiste la Regione Friuli Venezia Giulia con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L.R. FVG n. 7 del 2000, art. 44, richiamato dal D.P. Reg. n. 421 del 2006, art. 24". Secondo la Corte d’Appello nulla impediva alla Regione di effettuare in ogni momento i controlli rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo. La M. non si era mai opposta ai controlli, ma si doleva della lesione del legittimo affidamento riposto nelle modalità semplificate di rendicontazione, come previste dal D.P. Reg. n. 421 del 2006, art. 19, comma 3, lett. c), nel quale non è indicato come vadano provate le spese sostenute. Pertanto, ogni documentazione poteva ritenersi idonea, mentre la richiesta della Regione di una documentazione diversa che attestasse, con altre modalità, l’avvenuto pagamento, ha determinato la lesione del legittimo affidamento in capo alla ricorrente.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Come desumibile dalla lettura dell’art. 19 del Regolamento D.P. Reg. n. 421 del 2006, richiamante la normativa di carattere generale di cui alla L.R. n. 7 del 2000, in tema di rendicontazione delle spese sostenute a fronte di contribuzioni pubbliche, risultano affermati principi secondo i quali: (a) vi è obbligo di presentare al competente ufficio la documentazione di spesa nel termine prescritto dall’art. 19, comma 1; (b) la presentazione nei termini deve riguardare “idonea documentazione comprovante le spese sostenute, ai sensi della L.R. n. 7 del 2000, art. 41”, art. 19, comma 2; (c) per le prestazioni di terzi necessita “copia della documentazione di spesa debitamente quietanzata, annullata in originale, corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali”; art. 19, comma 3, lett. c).

Non potendo la mera presentazione degli assegni dare conto, in sé, di una spesa effettivamente sostenuta entro i termini prescritti (poiché, in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento, al fine di precludere l’applicazione della sanzione amministrativa, deve essere data esclusivamente nelle forme prescritte dalla L. n. 386 del 1990, art. 8 e quindi mediante quietanza con firma autenticata dal portatore, rilasciata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo; ne consegue che, a tale scopo, è irrilevante la dimostrazione del pagamento a mezzo di prova testimoniale: Cass. n. 29771 del 2011; Cass. n. 27140 del 2007; Cass. n. 7135 del 2001) l’Ufficio Regionale ha quindi legittimamente provveduto a richiedere alla beneficiaria la documentazione bancaria comprovante quanto sostenuto. Si evidenzia che la “scheda per la rendicontazione, presentata in data 10.9.2010, reca la premessa che la stessa rendicontazione afferisce a “spese sostenute, così come specificato negli allegati alla presente scheda di rendicontazione”. A pag. 2 di detta scheda, la beneficiaria ha dichiarato che le informazioni fornite corrispondono al vero e chele spese erano state effettivamente pagate, così come risultava dalla documentazione in possesso della medesima. A pag. 3 della scheda, la beneficiaria ha espressamente autorizzato l’effettuazione di tutte le indagini tecniche e amministrative necessarie, sia in fase istruttoria che dopo l’eventuale erogazione a saldo dell’agevolazione richiesta, anche tramite l’acquisizione di documentazioni aggiuntive.

1.3. – La L.R. n. 7 del 2000, art. 44, prevede la possibilità per gli Uffici Regionali di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario. L’art. 20 del Regolamento di cui al D.P. Reg., al comma 1, rileva che i contributi sono erogati in seguito all’effettuazione di opportuni accertamenti anche mediante richiesta di documentazione integrativa. Infine, del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, dispone che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera.

Essendo stato pacificamente legittimo procedere all’acquisizione della documentazione bancaria, appare dunque singolare la censura in ordine alla violazione del legittimo affidamento riposto sulle modalità di rendicontazione semplificata, quasi a sottintendere che si confidava sull’assenza di controlli per non far emergere le incongruenze. Nella specie, se un legittimo affidamento era stato violato, semmai, era quello della Regione che, all’esito delle verifiche, doveva attendersi di trovare una situazione corrispondente a quella rappresentata dall’impresa con il rendiconto. Invero, la spesa effettiva si era realizzata solo nell’aprile 2011 con bonifico bancario e solo a seguito del sollecito regionale del 4.4.2011, volto a ottenere la documentazione bancaria comprovante l’effettiva uscita.

2.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Mancanza di previsione specifica e contraria nel regolamento a pagamento con mezzi diversi dal bonifico”; osservando che del D.P. Reg. n. 421 del 2006, art. 19, comma 3, lett. c), non stabilisce una previsione specifica di pagamento a mezzo bonifico, né la contrarietà al pagamento delle spese rendicontate con mezzi di pagamento diversi dal bonifico. Infatti, la citata norma prevede che per le prestazioni di terzi si debba fornire “copia della documentazione di spesa debitamente quietanzata, annullata in originale, corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali, nonché copia dell’eventuale contratto stipulato”. Nonostante la ricorrente avesse adempiuto a ciò, la Regione aveva chiesto ulteriori prove dell’avvenuto pagamento, ledendo così l’affidamento riposto dalla M. nelle modalità di rendicontazione previste dalla norma suddetta.

2.2. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Richiesta ulteriori adempimenti con mancata remissione in termini”, poiché la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezione della ricorrente relativa alla mancata remissione in termini sulla nuova richiesta, svolta dalla Regione, di effettuare il pagamento a mezzo bonifico al fine permettere alla stessa di adempiere a quanto richiesto. L’Ufficio Regionale ha richiesto i bonifici solo in un momento successivo e precisamente in data 4.4.2011. Pertanto, il Giudice d’appello erra quando sostiene che le fatture per i beni e servizi acquistati dalla M. andavano esclusi dal contributo in quanto le fatture erano state pagate immediatamente, ben prima della scadenza del termine per il rendiconto, con assegni e, solo in seconda battuta, l’Ufficio Regionale ha ritenuto opportuno che il pagamento venisse attestato a mezzo bonifico bancario.

2.3. – Stante la loro connessione, i motivi secondo e terzo vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.4. – Entrambi detti motivi sono inammissibili.

2.5. – Costituisce principio consolidato che il novellato paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis) consenta di denunciare in cassazione (oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017).

Detto controllo concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente (nella specie) avrebbe dunque dovuto anche specificamente e contestualmente indicare con precisione, oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività”. (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti processuali (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’e’ alcuna idonea e spcifica indicazione.

3. – Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 488 del 1999, art. 9, comma 7”, là dove la Corte d’Appello ometteva di applicare la norma indicata in rubrica, che prevede l’esenzione del pagamento del contributo unificato per i soggetti ammessi al gratuito patrocinio. La Corte di merito ha condannato la ricorrente al pagamento del raddoppio del contributo unificato ritenendo che i motivi di appello fossero infondati. Si evidenzia che la contestazione su una nuova richiesta avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia rispetto ai pagamenti dovuti non è inammissibile.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – Il Tribunale di Trieste, nel rilevare l’infondatezza degli assunti della ricorrente (connotati, dal passaggio motivazionale di cui alla impugnata sentenza d’appello, dalla palese genericità o indeterminatezza dei motivi di ricorso per Cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., la cui funzione era quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili: Cass. n. 3780 del 2015; cfr. Cass. n. 7237 del 2006) aveva rilevato che, con ordinanza del 28.1.2013, il GUP del Tribunale di Udine aveva riconosciuto l’inesistenza e la fraudolenza delle operazioni di rendiconto poste in essere nei confronti della Regione, rilevando come anche i successivi pagamenti mediante bonifici in realtà non avrebbero avuto luogo e sarebbero stati simulati mediante una strumentale apertura di un c/c intestato alla SED presso BCC Friuli Centrale.

La Regione controricorrente ha pertanto sottolineato che le irregolarità emerse in fase di indagine avevano fondato la successiva richiesta di rinvio a giudizio presentata al GIP dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine nei confronti, del marito della ricorrente (beneficiario di altri contributi) e della ricorrente medesima, per associazione a delinquere e truffa ai danni della Regione. Laddove la competente Direzione, anche sulla scorta di quanto emerso in sede penale, ha nel frattempo disposto la revoca totale del contributo.

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, dalla ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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