LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3003/2016 proposto da:
M&F DI P.M. SNC, IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MARIA BERNETTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CAMEO SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASQUALE SCUDERI, VANNA STRACCIARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6235/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 10 novembre 2015 e notificata il 18 novembre 2015, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato l’appello proposto da M&F di P.M. s.n.c. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21080 del 2003, e nei confronti di Cameo s.p.a..
1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla società M&F perché fosse accertato l’ingiustificato recesso della preponente Cameo, l’insufficienza del termine di preavviso, il diritto di essa M&F al rimborso dell’attività di merchandising, e perché fosse quantificata l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, con conseguente condanna della preponente al pagamento dei relativi importi.
Il Tribunale aveva rigettato le domande.
1.2. La Corte d’appello, adita da M&F limitatamente alle questioni relative all’accertamento dell’indennità di cessazione del rapporto ed al diritto al rimborso dell’attività di merchandising, con la sentenza n. 2358 del 2007, aveva rigettato l’appello.
1.3. Questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 11369 del 2014, ha cassato la sentenza in accoglimento dei primi due motivi del ricorso di M&F.
2. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha rigettato la domanda in ragione della mancanza di prova del collegamento tra l’incremento del fatturato della preponente e l’attività dell’agente, ritenendo equa la somma liquidata a titolo di trattamento di fine rapporto.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M&F di P.M. snc in liquidazione, sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso Cameo spa. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa. La società resistente ha depositato atto di costituzione di nuovi difensori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c., la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello non si sarebbe attenuta al principio di diritto enunciato nella pronuncia di annullamento con rinvio, giungendo ad affermare, peraltro apoditticamente, che non vi era stato un sensibile aumento degli affari ricollegabile all’attività dell’agente, e che, comunque, sull’aumento del volume di affari avrebbero inciso i clienti della grande distribuzione, quelli nuovi attribuiti dal preponente all’agente nel 1995 ed, infine, la pubblicità.
Alla base della valutazione la Corte territoriale aveva assunto dati fattuali erronei – quelli relativi all’ammontare degli affari promossi dall’agente negli anni 1993, 1994, 1995 -, e comunque non aveva attribuito alcun significato all’incremento degli affari che pure aveva stimato nella misura 10% per il triennio indicato e per quello successivo.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1751 c.c..
Ribadito l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nell’indicazione degli importi relativi al triennio 1993-1995, che erano pacifici tra le parti, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del sensibile incremento degli affari verificatosi nel corso del rapporto di agenzia. Il dato sarebbe stato documentato con scritture provenienti dalla preponente, confermato dalle dichiarazioni testimoniali e dalle affermazioni di controparte (in comparsa di risposta), dalle quali emergeva l’apprezzamento dell’attività svolta dall’agente, oltretutto in qualità di monomandatario, circostanza quest’ultima che la Corte d’appello non aveva considerato.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare i documenti prodotti dall’agente, costituiti dai resoconti periodici dell’attività redatti dalla preponente, che dimostrerebbero un incremento degli affari nella misura del 15% nel primo periodo e del 28% nel secondo periodo.
Inoltre, l’affermazione secondo cui l’aumento del fatturato era dovuto all’incidenza della pubblicità era priva di supporto, giacché la preponente non aveva provato né chiesto di provare che vi era stata un’intensificazione della pubblicità. Analogamente doveva dirsi con riferimento ai mutamenti della clientela (aggiunta di due clienti ed eliminazione di uno), ai quali la Corte territoriale aveva collegato l’aumento del fatturato in assenza di eccezione e di prova da parte della preponente.
4. I motivi sono privi di fondamento ove non inammissibili.
4.1. Non sussiste la violazione del principio di diritto enunciato da Cassazione n. 11369 del 2014, dopo avere accolto i primi due motivi del ricorso dell’agente, con i quali era denunciata violazione di legge (art. 1751 c.c.) e vizio di motivazione.
4.2. La sentenza di annullamento con rinvio ha prima ribadito l’orientamento interpretativo formatosi a seguito della decisione della Corte di giustizia n. 465 del 2004 (relativa all’interpretazione della direttiva n. 653 del 1986), secondo il quale il giudizio previsto dall’art. 1751 c.c., nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 303 del 2004 (attuativo della direttiva citata), implica che si accerti se l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, per poi verificare se l’indennità di cessazione del rapporto, nella misura calcolata sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva, possa considerarsi o non “equa” nel senso di “compensativa” anche del particolare merito dell’agente accertato sulla base degli elementi sopra indicati (cfr. Cass. 19/02/2008, n. 4056), e quindi ha rilevato che la Corte d’appello non aveva applicato correttamente la norma citata, poiché aveva rigettato le maggiori pretese della M&F di liquidazione dell’indennità di cessazione del rapporto sulla base della comparazione ex ante tra la disciplina codicistica e l’accordo collettivo del 1992, argomentando il proprio convincimento per escludere che l’agente meritasse un migliore trattamento di fine rapporto sulla sola base della breve durata del rapporto (sei anni), senza neppure fornire indicazioni concrete quanto all’affermazione di fatturato inalterato conseguito tramite l’agente.
4.3. Il giudice del rinvio era dunque vincolato a verificare se sussistesse l’incremento degli affari del preponente come conseguenza dell’attività dell’agente, e se, in caso di esito positivo di tale verifica, l’indennità di fine rapporto prevista dall’accordo collettivo fosse effettivamente compensativa del lavoro svolto dall’agente, e tale vincolo risulta rispettato.
All’esito dell’esame della documentazione prodotta, la Corte d’appello ha accertato un aumento fatturato pari al 10% per il periodo dal 1993 al 1995, mentre per gli anni dal 1996 al 1998 – periodo in cui l’attività dell’agente era stata circoscritta alla sola città di Roma – l’incremento registrato nella misura – del 10% non poteva essere considerato in quanto non raffrontabile al dato del periodo precedente, in ragione del mutamento di clienti (diverso giro di affari).
Sulla base di tale accertamento, e tenuto conto della funzione compensativa dell’indennità di fine rapporto, la Corte d’appello ha ritenuto equo l’importo liquidato in applicazione dell’accordo economico, aggiungendo poi che tale valutazione era ulteriormente confermata dalla circostanza che una parte del fatturato riguardava la grande distribuzione, che si svolgeva con modalità differenti.
5. Esclusa per le ragioni indicate la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., le ulteriori censure prospettate dalla ricorrente sono inammissibili.
5.1. Questa Corte di recente ha ribadito entro quali limiti è consentito denunciare con il ricorso per cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867).
Per dedurre con il ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, il che significa deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115.
La doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
5.2. Nella specie non ricorre nessuna delle ipotesi indicate, poiché la Corte d’appello ha giudicato sulla base della documentazione prodotta dalle parti (v. pag. 3 della sentenza impugnata), e non è incorsa nell’erronea attribuzione di valore alle risultanze probatorie.
Benché formulate con riferimento a pretesi errori di diritto, le riferite obiezioni investono il modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze istruttorie del processo, e si risolvono in censure di merito, come tali non proponibili in questa sede.
Il vizio di motivazione non risulta correttamente dedotto. L’omesso esame di documenti è infatti dedotto con il terzo motivo di ricorso in modo generico, senza riportarne il contenuto né chiarirne la decisività (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizi di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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