LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto ai N.R.G. 16612/2018) proposto da:
S.S., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Paolo La Spina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Mauro Amiconi, in Roma, viale Mazzini, n. 88;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F.: *****), in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa “ex lege”
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2768/2017 (pubblicata il 201 novembre 2017);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 28 novembre 2012 il sig. S.S. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Messina, avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 82448, notificata il 6 novembre 2012, con la quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato gli aveva irrogato, nella qualità di titolare del pubblico esercizio “*****” con sede in *****, il pagamento della somma di Euro 8.010,33, con riferimento alla rilevata violazione di cui all’art. 110, comma 9, lett. c) e d) del c.d. TULPS, in relazione all’accertata detenzione di due apparecchi indicati al precedente comma 7 poiché da considerarsi non conformi, in quanto, a seguito di modifiche effettuate sulle schede di gioco, risultavano non rispondenti alle caratteristiche o alle prescrizioni contemplate dalla normativa vigente.
A sostegno della formulata opposizione il S. deduceva la nullità dell’ordinanza-ingiunzione per vizi di forma e per violazione di legge; la carenza di potere in capo all’A.A.M.S.; la mancata contestazione immediata della violazione; il vizio di omessa motivazione; la presunta illiceità delle macchine sequestrate; l’omessa descrizione dei fatti; la prescrizione del diritto alla riscossione, nonché l’erroneo calcolo della sanzione.
Nella costituzione dell’opposta Amministrazione a mezzo di funzionario, l’adito Tribunale, con sentenza n. 2768/2017 (pubblicata il 20 novembre 2017), la rigettava e dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché la resistente Amministrazione non si era avvalsa di difesa tecnica.
A fondamento dell’adottata decisione, il Tribunale messinese rilevava l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso ravvisando: – la sufficienza della descrizione del fatto contestato al S.; l’insussistenza del prospettato difetto di legittimazione in capo all’Amministrazione ingiungente; la mancata maturazione del termine di prescrizione in ragione dell’individuazione del concreto momento in cui erano stati accertati i fatti contestati all’opponente (dal quale sarebbe dovuto decorrere il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28), tenuto conto che per gli stessi era stato anche instaurato procedimento penale; la legittimità dell’operata contestazione differita dell’infrazione amministrativa; l’adeguatezza della motivazione dell’impugnata ordinanza-ingiunzione; la configurazione degli elementi costitutivi della contestata violazione posta a fondamento dell’emesso provvedimento sanzionatorio; l’adeguatezza e la correttezza della sanzione amministrativa irrogata.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il S.S..
Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 24, u.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p., sul presupposto che, nel caso di specie, il Tribunale di Messina aveva erroneamente respinto la censura con la quale si era sostenuto che la sanzione amministrativa avrebbe potuto essere irrogata solo dal giudice penale.
2. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, dell’art. 12 preleggi, dell’art. 116 c.p.c., nonché il travisamento di prova documentale, avuto riguardo alla prospettata erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di nullità dell’ordinanza-ingiunzione per omessa contestazione immediata della violazione in questione.
3. Con la terza censura il ricorrente ha lamentato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, per non aver ritenuto il Tribunale di Messina prescritto il diritto dell’Amministrazione finanziaria ad irrogare la sanzione amministrativa in relazione all’accertata violazione.
4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata a verbale in data 20 novembre 2017, comportante la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 1.
5. Con il quinto ed ultimo mezzo il ricorrente ha dedotto – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione del principio del “ne bis in idem” sancito dall’art. 649 c.p.p. e art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, eccependo anche l’incostituzionalità del citato art. 649 in relazione all’art. 10 Cost., comma 1 e art. 117 Cost., comma 1.
6. Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile.
Va, infatti, osservato che il giudizio conseguente alla proposizione del ricorso in opposizione alla richiamata ordinanza-ingiunzione da parte del S. dinanzi al Tribunale di Messina rientra – con riferimento alla regolamentazione processuale ad esso applicabile – nell’ambito di applicabilità della disciplina generale prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, donde l’assoggettabilità della sentenza di primo grado al rimedio impugnatorio ordinario dell’appello (da proporre e da svolgersi nelle forme del rito del lavoro, ai sensi del disposto generale dell’art. 2, comma 1, del citato D.Lgs.), non essendo, per la materia cui inerisce la violazione dell’art. 110 TULPS in questione, oggetto del provvedimento sanzionatorio, diversamente previsto (come differentemente contemplato, ad esempio, con riferimento alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, avuto riguardo al disposto dell’art. 14, u.c., dello stesso D.Lgs., e in ordine alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, in relazione all’art. 19-ter, comma 6, del medesimo D.Lgs., disposizioni, entrambe, che escludono espressamente l’appellabilità dell’ordinanza del Tribunale). Ciò sta a significare che, per effetto dell’applicabilità nel caso di specie del regime generale delle impugnazioni e, quindi, della norma fissata nell’art. 339 c.p.c., comma 1 (potendosi formulare ricorso per cassazione, in via altrettanto generale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, solo avverso le sentenze in grado di appello o in unico grado, quando non sia espressamente previsto un doppio grado di giudizio), il S. non avrebbe potuto proporre direttamente ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado (non ricorrendo nemmeno le condizioni previste del citato art. 360, comma 2), ma avrebbe dovuto formulare appello.
Da qui deriva la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.200,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021