Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29326 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 25280/2016 R.G. proposto da:

F.A., c.f. *****, F.V., c.f. *****, F.E., c.f. *****, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Daniele Manca Bitti, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Antonello Linetti, li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrenti –

contro

T.L., c.f. *****, P.R., c.f. *****, elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Brescia, alla via Romanino, n. 16, presso lo studio dell’avvocato Marisa Trombini, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1103/2015 della Corte d’Appello di Brescia;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in ordine alle significative quaestiones che la disamina del ricorso e, segnatamente, del primo motivo postula, non appare univoca (cfr., da un canto, Cass. 26.2.2007, n. 4386, e Cass. 9.6.2010, n. 13874; cfr., d’altro canto e più di recente, Cass. 21.10.2019, n. 26807);

ritenuta pertanto opportuna la trattazione in pubblica udienza;

visto l’art. 375 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della Sezione Seconda Civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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