LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10190-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C. GROUP SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio dell’avvocato BONELLI EREDE PAPPALARDO STUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA SILVESTRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4490/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona de) sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; in subordine chiede accogliersi il ricorso. Conseguenze di legge.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 4490/65/2015, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, il 15.10.2015, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso introduttivo della C. Group s.p.a. avverso la sanzione comminata dall’Ufficio ai sensi della L. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 3-bis, per omessa separata indicazione nel Modello Unico 2007 – per l’anno d’Imposta 2006 – dei costi sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 10, ratione temporis vigente.
Ha rappresentato che la società, pur avendo dedotto i costi in presenza delle cause esimenti previste dal citato art. 110, comma 11, aveva omesso di indicarli separatamente nella dichiarazione dei redditi, sicché l’Agenzia aveva comminato la sanzione nella misura massima prevista dal citato art. 8, comma 3-bis.
Avverso la sanzione la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, la quale, valorizzando la sussistenza delle esimenti previste dalla disciplina all’epoca vigente per il riconoscimento della deducibilità dei predetti costi, con sentenza n. 93/03/2013 aveva ritenuto applicabile la diversa e più lieve sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, così rideterminandola in Euro 2.065,00.
La pronuncia era stata appellata dall’Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la sentenza ora impugnata aveva rigettato l’appello. Il giudice regionale ha motivato la decisione affermando che la sanzione applicabile all’anno d’imposta 2006, in presenza delle cause esimenti di cui al citato art. 110, comma 11 – e dunque per la violazione al solo obbligo formale della separata indicazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti dalle operazioni compiute con Paesi a fiscalità privilegiata (cd. Black list) -, fosse solo quella prevista dalla L. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1.
Con il ricorso in cassazione l’Agenzia ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917, art. 110, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto applicabile la fattispecie e la sanzione prevista dal citato art. 8, comma 1, anziché quella prevista dal citato art. 8, comma 3-bis.
Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza impugnata.
Si è costituita la società, che ha contestato le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Fissata l’adunanza camerale, la controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 c.p.c., comma 1-bis, con la quale ha dato atto della regolarizzazione della violazione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis.
All’esito il Collegio, avvertendo la necessità che l’Agenzia delle entrate prendesse posizione sulla definizione della controversia mediante il versamento dell’importo previsto dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 9, ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza.
Nell’udienza pubblica del 29 aprile 2021, trattata nelle forme previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, la causa è stata decisa.
CONSIDERATO
che:
Il D.L. n. 119 del 2018, art. 9, recita: “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva, dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad Euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.
La violazione sanzionata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis, afferisce all’ipotesi della omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi annuale dei costi sostenuti per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, come previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, commi 10 e 11, ratione temporis vigente. Si tratta di un obbligo, che pur perseguito nell’ipotesi di inosservanza con una sanzione amministrativa di apprezzabile entità, resta sempre di natura formale. E sotto tale profilo dunque la sua inosservanza non può rilevare ai fini della determinazione della base imponibile.
Ciò chiarito, dalla documentazione allegata a prodotta dal contribuente conosciuta dall’Amministrazione in considerazione del rinvio all’udienza pubblica per consentirle di prendere posizione sulla definizione della controversia mediante pagamento dell’importo previsto dall’art. 9 – risulta che la società ha provveduto all’esecuzione del versamento. Con l’adempimento della procedura prevista dal citato art. 9, risultano regolarizzati gli obblighi di natura formale violati dalla società e sanzionati dal citato art. 8, comma 3-bis.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con spese a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021