Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29332 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4364/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Regolo n. 12/D, presso lo studio dell’avvocato Annunziata D’Andrea che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Corrado Brilli e Paolo Vagnoni;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1626, depositata il 26 giugno 2017, della Commissione tributaria regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1626, depositata il 26 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale recante rettifica (in categoria A/10) del classamento proposto dal contribuente (in categoria C/2) con dichiarazione di variazione docfa relativa ad unità immobiliari (già) destinate ad uffici;

– il giudice del gravame, nel condividere le conclusioni cui era pervenuta la Commissione tributaria provinciale, ha ritenuto che, venendo in considerazione “mezzanini di altezza di m 2,30.”, – la dichiarazione di variazione trovava fondamento nella sopravvenuta disciplina delle altezze minime prescritte per i locali abitativi destinati ad uffici (altezza pari a metri 2,70); ed ha rimarcato che la destinazione ordinaria e permanente dell’unità immobiliare (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6) deve essere necessariamente correlata alle “caratteristiche oggettive che devono essere anche giuridicamente possibili”, così che non poteva ascriversi alla categoria A/10 l’unità immobiliare che non poteva essere adibita ad ufficio “perché gli manca l’altezza minima prevista dalla legge”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– B.S. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6, 61 e 62, ed al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, deducendo, in sintesi, che, – in ragione dell’autonomia dell’ordinamento catastale rispetto alla disciplina urbanistica del territorio, – il giudice del gravame, – piuttosto che desumere la destinazione d’uso delle unità immobiliari da detta disciplina, variabile e disomogenea in relazione alle regolamentazioni che, poste dagli enti locali, non possono oltretutto prevalere sulla normativa catastale, – avrebbe dovuto verificare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari in contestazione ai fini del loro corretto classamento catastale, secondo l’usuale procedimento di stima, considerato, poi, che i locali adibiti ad ufficio non sempre ospitano posti di lavoro e che, nella fattispecie, le caratteristiche tipologiche e costruttive delle stesse unità erano rimaste invariate;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, sull’assunto che la gravata sentenza, – sulla indimostrata, e meramente asserita, inidoneità dei locali alla destinazione d’uso di ufficio, asserzione contraddetta dalla documentazione (anche fotografica) di riscontro dell’effettività di una siffatta destinazione, – non aveva valutato le prove addotte a fondamento dell’operata rettifica, ed alla cui stregua emergeva la correttezza della stima comparativa condotta con riferimento a unità immobiliari similari sinanche ubicate in zona limitrofa;

2. – il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento;

3. – la Corte ha già rilevato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria, poiché l’idoneità dell’immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest’ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene (Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025);

– la prospettazione della ricorrente, in ordine all’autonomia dell’ordinamento catastale rispetto alla disciplina urbanistica, non può quindi essere condivisa, essendosi, in particolare, rimarcato che la destinazione funzionale e produttiva dell’unità immobiliare va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo dell’unità immobiliare purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., 2 marzo 2015, n. 4220);

– nella fattispecie, per come accertato dai giudici di merito, le unità immobiliari difettavano delle altezze minime qual rilevanti ai fini della agibilità (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24 e ss.), – e, dunque, della loro potenziale destinazione funzionale ad ufficio (v. il D.M. 5 luglio 1975, di attuazione del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 218, nonché il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 63 e ss., e All. 4), – e detto accertamento, conforme a diritto, incide (esattamente) sullo stesso valore delle unità immobiliari, quale esplicitato dall’attribuzione della relativa rendita catastale;

4. – anche il secondo motivo non può trovare accoglimento;

– il giudice del gravame, come anticipato, ha innanzitutto pienamente dato conto delle ragioni poste a fondamento del decisum, prendendo in considerazione le prescrizioni della disciplina urbanistica incidenti, in quanto tali, sulla destinazione funzionale delle unità immobiliari;

– per di più, l’omesso esame, oggetto di censura, viene prospettato con riferimento ad una valutazione comparativa, incidente sul valore di mercato delle unità immobiliari, che, nella fattispecie, non riveste alcuna decisività venendo, come detto, in considerazione la (ben) diversa valutazione incentrata sulla destinazione (e conformità) urbanistica di quelle stesse unità immobiliari;

5. – la novità della questione di fondo controversa giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità;

– nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, in. 5955).

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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