LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30315-2018 proposto da:
REALE COMPAGNIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PERSICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO VOZZA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1105/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 14/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RITENUTO
che:
Reale Compagnia Italiana S.p.a ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 1105/12/2008 emessa in controversia su impugnazione di 12 avvisi di accertamento per rendita ed estimi catastali emessi ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, in relazione ad unità immobiliari siti in Milano, *****.
La CTP di Milano aveva rigettato i ricorsi.
La CTR, riuniti ricorsi, rigettava gli appelli, in quanto gli avvisi di accertamento contestati precisavano, in modo adeguato ed esaustivo, i presupposti di fatto e di diritto che avevano indotto l’Ufficio del Territorio a modificare il classamento degli immobili per cui è causa. Negli avvisi impugnati veniva infatti chiarito che la revisione del classamento era avvenuta a seguito di apposita richiesta del Comune di Milano sulla base della previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; il contenuto della richiesta del Comune di Milano era stato adeguatamente trascritto nell’atto impugnato; il nuovo classamento derivava dal confronto degli immobili oggetto di causa, con altri cespiti similari siti nella stessa zona.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione degli avvisi, perché questi ultimi riportavano la nota 4 novembre 2014 con la quale il Comune di Milano aveva richiesto l’aggiornamento catastale, ma non anche l’istruttoria che, come risultava dalla nota stessa, il Comune di Milano aveva svolto al fine di verificare l’esistenza di immobili di comparazione.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge per difetto di motivazione degli avvisi, perché questi non contenevano la descrizione delle caratteristiche degli immobili presi in comparazione, avendo inoltre la ctr richiamato una sentenza della Cassazione (21176 del 2016) concernente la motivazione degli avvisi, non già per estimo comparativo L. n. 622 del 1996 ex art. 3, comma 58, bensì per microzone L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335, (ipotesi qui irrilevante).
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Va dato atto che (come anche evidenziato dalla ricorrente nella memoria) il 05 marzo 2020 questa Corte, con la decisione n. 15921/20, nella causa instaurata tra le stesse parti ed avente ad oggetto le stesse questioni, si è espressa nei termini che seguono:
“1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3; 2. Col secondo motivo violazione e falsa applicazione L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, nonché L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione alla motivazione della revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Milano.
3.1 motivi, suscettibili di trattazione congiunta per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti.
3.1 Va premesso che, in base all’avviso di accertamento riportato per stralcio nel ricorso e ad esso allegato, emerge che il riclassamento, di cui all’avviso impugnato è stato effettuato “in base alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, (concernente il riclassamento in base al c.d. estimo comparativo)”, sul presupposto che le unità immobiliari oggetto di revisione avevano caratteristiche simili a quelle di immobili siti nella adiacente microzona 1, per i quali è stata applicata la revisione parziale L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335.
3.2 Ciò premesso va alla fattispecie applicato il principio secondo cui in tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati” del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (n. 25037 del 23/10/2017).
3.3 Ha pertanto errato la C.T.R. a ritenere assolto l’onere motivazionale dell’Ufficio, mediante allegazione all’avviso di accertamento di un elenco di fabbricati aventi caratteristiche similari e tali da aver giustificato il nuovo classamento, senza illustrare le caratteristiche dell’immobile in relazione a quelle, analoghe, degli immobili ritenuti “similari”.
3.4. Quanto alla motivazione dell’atto di riclassamento in materia di accertamento, rettifica ed aggiornamento catastale, in relazione alla L. n. 662 del 1996, la giurisprudenza è andata consolidandosi nel senso della necessità di adeguata e specifica motivazione da parte dell’amministrazione finanziaria; e ciò anche nei casi di revisione catastale nei quali il potere di rettifica sia esercitato – come nella specie – su sollecitazione mirata dell’autorità comunale L. n. 662 del 1996 ex art. 3, comma 58.
3.5. Si è in proposito affermato (Cass. Sez. 6-5, ord. 5784/13) che:
“In tema di estimo catastale, la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile, già munito di rendita catastale, deve esplicitare se l’atto sia stato emesso ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 (conseguente alla richiesta del Comune, formulata all’Agenzia del territorio, di verifica del classamento in essere), in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, indicando la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe, che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento”.
Nello stesso senso si è espressa Cass. 2184/15, secondo la quale: “In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, bensì deve specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, ed, in questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.” Orientamento analogo è stato manifestato, più recentemente, da Cass. 6-5 ord. 25037/17; n. 3107/2019.
3.6. Non può dirsi pertanto integrato il requisito motivazionale di legge così delineato. In esso l’Amministrazione si è limitata a citare dei parametri riclassificatori di carattere astratto e generale (come tali, valevoli per ogni ipotesi); mentre, là dove apparentemente finalizza l’accertamento alla concretezza della fattispecie (mediante richiamo ad immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche e costruttive “del tutto simili a quelle delle unità poste nelle stesse vie e che rientrano nella adiacente microzona 1"), omette di indicare specificamente tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche, che li renderebbero concretamente assimilabili a quello accertato.
4. Sussistono dunque i presupposti per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale impugnata, con decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, di accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo; le spese del presente giudizio di legittimità vanno liquidate in dispositivo, secondo il principio di soccombenza….”.
Questo Collegio condivide e fa propria la su esposta decisione, che si apprezza per la piena conformità al caso qui in esame (non confutata dalla resistente), che riguarda sempre gli accertamenti relativi agli appartamenti del civico 8 di via ***** a Milano e che, pertanto, si pone come precedente esattamente in termini delle questioni qui richiamate.
Il ricorso va pertanto accolto, con spese di legittimità secondo soccombenza. Le spese del merito vanno invece compensate in ragione del sopravvenire del su riportato precedente tra le parti.
PQM
La Corte:
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
Così deciso in Roma, adunanza camerale tenutasi in modalità “da remoto”, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021