LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
I.F., (codice fiscale *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avv. Pietro Sgarbi, del foro di Ancona, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesi n. 72, presso lo studio dell’avv. Andrea Sciarrilo.
– ricorrente –
contro
IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1112/2019, pubblicata il 2/7/2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Presidente Dott. Giacomo Travaglino.
PREMESSO IN FATTO
– che il signor I., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
– che la Commissione Territoriale ne rigettò ogni istanza;
– che, avverso tale provvedimento, egli propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che lo rigettò con ordinanza resa in data 8/3/2016;
Che la Corte di appello di Ancona ne respinse l’impugnazione con sentenza del 18.11.2016;
– che il ricorso proposto avverso tale sentenza fu accolto, per quanto di ragione, con l’ordinanza n. 26969 del 2018 di questa Corte, che, nel cassarla con rinvio, dichiarò manifestamente fondata la prima censura, con la motivazione che segue:
– “Effettivamente la Corte d’Appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo contenuto nella dichiarazione del richiedente, puntualmente e ritualmente prodotta nel presente giudizio, relativo all’arresto del compagno del ricorrente ed al suo essere ricercato dalla polizia. Indicata tale causa di fuga era doverosa la verifica officiosa delle conseguenze penali della scoperta di una relazione omosessuale nella legislazione *****, peraltro documentate dal ricorrente nel giudizio di merito.
– La valutazione di “scarsa credibilità” risulta effettuata, di conseguenza, fuori dei parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perché si fonda su una ricostruzione del tutto parziale delle dichiarazioni stesse e delle cause della decisione di lasciare la *****. Come, invece, affermato dal costante orientamento di questa Corte, la centralità di questa valutazione richiede che sia eseguita seguendo i parametri indicati nell’art. 3 e, in particolare considerando nella sua interezza le dichiarazioni del richiedente.
– “Deve rilevarsi, peraltro, che la circostanza stessa che l’omosessualità sia considerata come reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale (Cass. n. 4522/2015)”.
– “La Corte di merito non ha fatto oggetto del proprio accertamento né la dedotta relazione omosessuale del richiedente (da valutarsi quantomeno sotto il profilo della credibilità), né il contesto giuridico della *****, conformemente al principio secondo cui l’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria (Cass. n. 27310/2008, n. 2875/2018)”.
– “Ma anche sotto il profilo della situazione generale il motivo merita accoglimento in quanto la Corte d’Appello, situata l’area di origine al confine di quella più pericolosa, e nonostante venga riconosciuta l’incursione delle milizie di ***** anche in tale area, omette qualsiasi verifica, cui pure era tenuta in relazione all’ampia documentazione prodotta ed alla necessità di svolgere un giudizio all’attualità sulla situazione generale incidente sia sulla protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che su quella umanitaria, anche sotto il profilo dell’applicazione del principio di non refoulement”.
– che il giudice del rinvio ha nuovamente rigettato la domanda, confezionando una motivazione concepita nei termini che seguono:
A) QUANTO ALLA VALUTAZIONE DI CREDIBILITA’.
– “Lo straniero che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato è tenuto ad assolvere, sia pur in via indiziaria, l’onere probatorio a suo carico gravante in ordine alla subita persecuzione, anche a mezzo di elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, pur desumibili da dati altresì documentali”;
– “E’ vero che i principi relativi all’onere probatorio nelle controversie in materia di protezione internazionale appaiono incentrati principalmente sul fatto che le dichiarazioni del richiedente non sostenute da altre prove debbono essere ritenute veritiere una volta accertato dall’autorità competente a decidere della domanda, ma solo dopo che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione in ordine alla mancanza di ulteriori elementi significativi; c) le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali specifiche pertinenti al suo caso di cui si disponga;
– “Applicando tali principi generali nel caso di specie è di palese evidenza che nessuna di queste condizioni è stata soddisfatta dall’appellante”, poiché “il racconto fornito dal ricorrente è pieno di contraddizioni”;
Le “contraddizioni” ascritte al ricorrente vengono così individuate dalla Corte di rinvio:
1) ” Nelle dichiarazioni rilasciate nel modello C3 ha dichiarato di essere celibe, poi ha parlato di matrimonio con tale Patricia che decedeva a causa di un incidente stradale, poi ha dichiarato di non essersi risposato perché aveva fatto una promessa in tal senso alla moglie e riferisce anche di una relazione omosessuale durata 8 mesi”;
2) “Se è vera la circostanza che l’omosessualità è considerata un reato in Nigeria, nel caso in esame non solo le dichiarazioni rese dall’ I. non permettono di acclamare la veridicità delle sue affermazioni, ma anzi dimostrano il contrario”;
3) “Quanto riportato nel modello C3 viene in sostanza riconfermato davanti alla commissione”;
4) Davanti alla commissione afferma, peraltro, che la relazione omosessuale era stata intrattenuta quando dimorava nel Lagos, e non in Nigeria;
5) “La relazione era durata solo 8 mesi, e il ricorrente era poi fuggito perché non voleva più avere rapporti con quell’uomo: in sostanza, aveva paura di lui e non di altro”;
6) ” Il suo timore per il rientro in patria era dovuto al fatto che “la sua comunità voleva farlo sposare contro la sua volontà, per averlo promesso alla moglie defunta”” (come testualmente dichiarato in sede di audizione)”;
7) “Sulla circostanza se si sentisse omosessuale dopo l’esperienza avuta nel Lagos, il ricorrente rispondeva di non saperlo, ma che non sarebbe mai andato con altre donne, avendolo promesso alla moglie”.
Dall’analisi di tali circostanze, la Corte territoriale ne dedurrà, testualmente, come “il tutto (fosse) decisamente poco credibile, in particolare la presunta omosessualità, che non viene mai dichiarata, parlandosene solo incidentalmente e riferendo di una breve relazione con un uomo, pur continuando a manifestare nelle sue dichiarazioni rispetto e attaccamento alla moglie defunta” (così al terzo foglio della sentenza, incomprensibilmente priva di numerazione, quinto capoverso), di tal che, conclude il giudice di rinvio, “l’appellante non aveva certo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda”.
B) QUANTO ALLA DOMANDA DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA.
“L’attuale appellante dichiara di provenire dall’Ed State, zona della Nigeria non interessata da particolari episodi d’infiltrazione fondamentalista e terroristica, e dai siti internazionali si evince che l’UNHCR ha dato indicazioni di non rimpatrio solo per gli Stati settentrionali di Borno, Yobe e Adamawa”;
C) QUANTO ALLA DOMANDA DI PROTEZIONE UMANITARIA 1) “La situazione del richiedente asilo, pur se vera, non rientra nei casi introdotti dal D.L. n. 113 del 2018, in relazione alla cui applicabilità la Corte ritiene di poter affermare, testualmente, che “non c’e’ dubbio che la nuova disposizione di legge sia applicabile al caso in esame, poiché le modifiche normative sopravvenute al passaggio in decisione della causa sono sempre applicabili, persino nell’intervallo tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza” in proposito, osserva il collegio come, con ordinanza 3 maggio 2019 n. 11749 (e dunque anteriore di oltre due mesi rispetto alla pubblicazione della sentenza oggi impugnata, ma evidentemente sconosciuta alla Corte territoriale, volta che, nel provvedimento impugnato, non se ne rinviene alcun cenno), la prima sezione di questa Corte, dubitando di tale interpretazione, aveva sottoposto la questione dell’applicabilità retroattiva del cd. “Decreto sicurezza” alle sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza 29459/2019, avrebbero (del tutto prevedibilmente) sconfessato apertamente tale interpretazione;
2)”A tutto voler concedere, non risultano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che giustifichino una siffatta concessione, in quanto, nei confronti dell’istante, non sono ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, che non sono desumibili dal generico riferimento alla situazione del Paese di provenienza né dalle affermazioni del ricorrente;
3) “Oltretutto, il richiedente asilo non ha dimostrato di essersi concretamente integrato in Italia dal punto di vista non solo lavorativo, ma anche sociale/familiare, né ha dichiarato di soffrire di particolari patologie”.
La sentenza è stato impugnata per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di tre motivi di censura;
il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.
OSSERVA IN DIRITTO 1 Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, puntualmente elencate al folio 3 del ricorso).
1.1 Col secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (art. 360 c.p.c., n. 4);
1.2. Con il terzo motivo, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).
2. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente fondati, volta che la motivazione della sentenza, varcati i limiti dell’apparenza, sconfina in quelli della sostanziale inesistenza, ponendosi, inoltre, in frontale contrasto con le vincolanti affermazioni contenute nella pronuncia rescindente di questa Corte.
2.1. In sintesi, lamenta il ricorrente:
– La violazione dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente asilo, compiuta in evidente spregio delle indicazioni e dei principi di diritto contenuti nell’ordinanza rescindente di questa Corte.
– La violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante, che si limita ad indicare non meglio specificati “siti internazionali”, senza alcuna ulteriore indicazione, oltre a riferire di presunte quanto generiche “indicazioni” dell’UNHCR, peraltro prive di data, in spregio alle vincolanti indicazioni di questa Corte in ordine alla necessità di verificare, alla luce dell’ampia documentazione prodotta, la situazione attuale del Paese di provenienza, “incidente sulla protezione sussidiaria ed umanitaria anche sotto il profilo del non refoulement”.
– L’errata applicazione retroattiva dei cd.”decreti sicurezza”, smentita dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 29459/2019.
La violazione dell’obbligo di cooperazione” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, con specifico riguardo alla mancata tutela dei diritti umani fondamentali in Nigeria (da compararsi con il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente asilo).
3. La censura mossa alla valutazione di credibilità del richiedente asilo così come operata dalla Corte anconetana, ed al conseguente rigetto della domanda di protezione internazionale, è manifestamente fondata.
4. In tema di valutazione di credibilità, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale integra gli estremi dell’errore di diritto, come tale censurabile in sede di legittimità, tanto una motivazione meramente “di stile”, quanto una valutazione del narrato che si sostanzi nella sua acritica scomposizione e nel suo sistematico frazionamento, volto alla ricerca delle singole, eventuali contraddizioni (nella specie, peraltro, del tutto inesistenti) insite nella narrazione stessa, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte inter pares.
4.1. Funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale deve ritenersi quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente procedura amministrativa, della quale esso non costituisce in alcun modo prosecuzione impugnatoria – di accertare, secondo criteri legislativamente predeterminati, la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento di una delle tre forme di asilo, onde il compito del giudice chiamato alla tutela di diritti fondamentali della persona appare funzionale – anche al di là ed a prescindere da quanto accaduto dinanzi alla Commissione territoriale – alla complessiva raccolta, accurata e qualitativa, delle predette informazioni, nel corso della quale dissonanze e incongruenze, di per se non decisive ai fini del giudizio finale, andranno opportunamente valutate in una dimensione di senso e di significato complessivamente inteso, secondo un criterio di unitarietà argomentativa e non di sistematico frazionamento, logico e sintattico, della narrazione, come confermato dal disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), a mente del quale, nella valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente “e’, in generale, attendibile”.
4.2. Se, considerato isolatamente, ogni frammento dichiarativo potrebbe non essere ritenuto sufficiente a pervenire ad un giudizio complessivo di credibilità (rectius, a fondare un parcellizzato ed atomistico giudizio di non credibilità), è l’insieme intrinseco delle connessioni logico-espositive delle dichiarazioni a formare oggetto di valutazione, che deve risultare complessiva, e non frantumata e/o relativizzata rispetto ad ogni singolo episodio, esaminato ex se in modo del tutto avulso dalla complessa trama narrativa oggetto di esame e di giudizio.
4.3. Varrà pertanto considerare come la Corte territoriale abbia, in totale spregio delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, impropriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente indicati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni, alla luce dei più recenti insegnamenti di questa Corte (Cass. 26921/2017; 7546/2020; 8819/2020: 10908/2020; 22527/2020; 24183/2020);
4.4. In particolare, nella specie:
– La corte territoriale ha incomprensibilmente ed illegittimamente reiterato l’errore, espressamente stigmatizzato dalla sentenza rescindente, di omettere del tutto di considerare il fatto decisivo contenuto nella dichiarazione del richiedente, puntualmente e ritualmente prodotta nel primo giudizio di Cassazione, relativo all’arresto del compagno del ricorrente ed al suo essere ricercato dalla Polizia: nell’esame delle dichiarazioni del sig. I., nella diacronica comparazione delle stesse, nel pur indispensabile inquadramento di tale fatto all’interno del complessivo narrato, non si rinviene, incomprensibilmente, traccia alcuna nella sentenza oggi impugnata;
– In disparte l’affermazione secondo la quale “la relazione omosessuale era stata intrattenuta nel Lagos e non in Nigeria” (che desta quantomeno sconcerto, essendo notoriamente Lagos la città più popolosa della Nigeria e la capitale del paese fino al 1991, prima del trasferimento ad Abuja), osserva il collegio come, della motivazione adottata, già ad una prima disamina, non possa che rilevarsi la grossolana superficialità, la inemendabile disattenzione, la evidente ed acritica “precompressione” dei fatti processuali al fine di mutilarne il contenuto pur di confermare ostinatamente una precedente decisione di rigetto già pesantemente stigmatizzata da questo giudice di legittimità;
– Priva di ogni nesso logico risultano, difatti, i passaggi argomentativi volti a fondare il giudizio di non credibilità del racconto poiché “pieno di contraddizioni”, nessuna delle quali è dato minimamente intravedere in un plesso dichiarativo, di converso, perfettamente lineare e coerente, attraverso il quale si staglia una personalità sicuramente complessa, ma altrettanto certamente coerente, che dichiara, con sincerità, di non sapere se si sente omosessuale pur avendo intrattenuto una relazione di tal tipo ponendosi a rischio di arresto, ma che sceglie di tener fede ad una promessa, fatta alla moglie in punto di morte, “di non andare più con donne” – circostanza incomprensibilmente stigmatizzata, in negativo, come “manifestazione di rispetto e attaccamento alla moglie defunta”, che risulta di converso perfettamente coerente con una vicenda ed una scelta omosessuale, sia pur non definitiva e non definitivamente radicata;
– Altrettanto incomprensibile appare il giudizio “di contraddittorietà” in relazione alla prima dichiarazione “di essere celibe”, salvo poi precisare di essere, in realtà vedovo, volta che la reale sostanza della propria condizione, cui intendeva far riferimento il sig. A., era quella di non avere più una moglie;
– Radicalmente errata in diritto e’, poi, l’affermazione della Corte anconetana nella parte in cui ritiene il richiedente asilo gravato del compito “di assolvere, sia pur in via indiziarla, l’onere probatorio a suo carico gravante in ordine alla subita persecuzione, anche a mezzo di elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, pur desumibili da dati altresì documentali”, volta che il giudice di rinvio si mostra inconsapevole che quelli indicati integrano, in realtà (ed in patente contrasto con gli indicatori di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5) gli estremi della piena prova civile (altro non essendo “gli elementi gravi, precisi e concordanti” che l’ubi consistam della prova presuntiva – prova che, giusta l’insegnamento delle stesse sezioni unite di questa Corte – Cass. s.u. 26792/2008 – è del tutto parificabile, ed è dotata della medesima efficacia dimostrativa, delle altre prove previste dal codice di rito).
4.4.1. Contrariamente a quanto inopinatamente ritenuto dalla Corte territoriale, dalle dichiarazioni e dalla allegazione del fatto decisivo (ignorato dal giudice del rinvio) dell’arresto del compagno e della fuga per essere ricercato dalla polizia, dalla complessiva coerenza delle dichiarazioni rese in sede di audizione, dalla documentazione prodotta dalla difesa in sede di merito (e di primo giudizio per cassazione) circa le conseguenze penali della scoperta di una relazione omosessuale in Nigeria, emerge un quadro logicamente coerente, sufficientemente circostanziato, sostanzialmente privo di contraddizioni, che andrà, pertanto, rivalutato in sede di giudizio di rinvio alla luce delle considerazioni che precedono, al fine di riconoscere al richiedente asilo lo status di rifugiato in conseguenza del suo orientamento sessuale e dei rischi che correrebbe in caso di rimpatrio in Nigeria (la cui capitale è Lagos).
4.5. in forza di tali premesse, le inemendabili lacune, le insanabili contraddizioni, gli incomprensibili travisamenti che caratterizzano la sentenza oggi impugnata devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della sua motivazione, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di lettura” delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito (ex multis, Cass. 8819/2020).
4.5.1. Non senza considerare, infine, che, nega valutazione della complessiva credibilità del racconto del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all’organo giudicante dubbi in parte qua, può trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio – contra, non condivisibilmente, Cass. n. 16028 del 2019,, che risulta in aperto e forse inconsapevole contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di onere della prova: “stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto” (CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59).
5. Gli ulteriori motivi di censura (anch’essi manifestamente fondati, sia con riferimento alla violazione del dovere di cooperazione, sia all’errata valutazione dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria) sono, allo stato, assorbiti dall’accoglimento del motivo dianzi esaminato nei termini di cui in motivazione.
6. Ai principi dianzi esposti la Corte di rinvio sarà rigorosamente tenuta ad attenersi.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Ancona, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021