LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.M., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Zotti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Filardi, in Roma, piazza Apollodori 26;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (*****), rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici di Roma, via dei Portoghesi 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. Alessandro M.
Andronio.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1138/2018 del 20 luglio 2018, la Corte d’appello di Salerno ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Salerno dell’11 febbraio 2017, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 – nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria – per disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero, che non deve rilasciare procura; questione che – ad avviso della difesa – sarebbe rilevante nel caso di specie, in cui la procura in calce al ricorso è stata conferita successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria; 2) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, comma 6 e art. 19, per la mancata valutazione della situazione del paese di origine, nonchè della vulnerabilità e della integrazione in Italia del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria; 3) la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per il mancato aggiornamento dei dati relativi alla situazione di pericolo nel paese di provenienza dell’interessato.
3. L’amministrazione intimata non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è sia irrilevante sia, comunque, manifestamente infondata. Sotto il primo profilo è sufficiente osservare come lo stesso ricorrente abbia affermato di avere correttamente applicato la disposizione che ritiene incostituzionale, laddove evidenzia che la procura in calce al ricorso è stata conferita successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato da parte della cancelleria. Sotto il secondo profilo, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, (Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 04), per la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3).
1.2. Le altre doglianze del ricorrente – che possono essere trattate congiuntamente – consistono nella mera riproposizione di rilievi che prescindono del tutto da un’analisi critica del provvedimento impugnato. Si ribadisce, in sostanza, quanto già affermato di fronte ai giudici di merito circa una asserita situazione di persecuzione e minaccia alla quale il richiedente sarebbe sottoposto nel suo paese di origine (Bangladesh), per gravi motivi familiari, oltre che per un generico pericolo per la sua vita; tale situazione di persecuzione e pericolo sarebbe stata riscontrata anche in Libia, asserito paese di transito. Sul punto, la sentenza impugnata reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – laddove evidenzia che l’interessato ha chiaramente manifestato di avere lasciato il suo paese per necessità di sostentamento, mentre non ha mai fatto cenno a coinvolgimenti, anche indiretti, nella situazione politica del paese di origine. E la Corte di secondo grado ha ben evidenziato come la situazione riportata dal ricorrente, non riferibile ad una persecuzione personale, non possa essere posta a fondamento neanche della protezione umanitaria, non avendo egli delineato specifici profili di vulnerabilità, ed essendosi limitato ad un generico richiamo ad una produzione documentale che sarebbe relativa al suo inserimento sociale. Più in generale, deve rilevarsi che, in ogni caso, la sentenza contiene, ai fini sia della protezione sussidiaria che di quella umanitaria, riferimenti sufficientemente aggiornati a documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, presa in considerazione d’ufficio, che esclude la configurabilità di situazioni di pericolo generalizzato nel paese di provenienza.
2. Nulla è dovuto per le spese del ricorrente soccombente, non avendo la controparte formulato deduzioni.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021