Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29355 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4689-2013 proposto da:

PLASTIC PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– C.V., titolare dell’impresa individuale Plastic Puglia, impugnava la sentenza della C.T.P. di Bari che, accogliendo la domanda dell’Agenzia delle Entrate, aveva autorizzato, a norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del C. a garanzia del credito erariale che era oggetto di sei avvisi di accertamento notificati dall’Ufficio;

– la C.T.R. della Puglia, confermando la decisione di primo grado, respingeva l’appello del C. con la sentenza n. 56/8/12 del 29/6/2012;

– avverso tale decisione C.V. ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– con atto depositato il 18/6/2021, C.V. rinunciava al giudizio dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente ha rinunciato al giudizio avendo aderito alla definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, in relazione al giudizio relativo agli avvisi presupposti.

Deve, conseguentemente, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione.

2. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate conformemente a quanto previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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