LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20960/2016 R.G. proposto da:
Alfagomma Hydraulic spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Giammaria, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 135, presso lo Studio legale e tributario Legalitax;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– intimata/costituita –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 209/01/16, depositata il 17 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Alfagomma Hydraulic spa contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che ne aveva rigettato il ricorso conto il diniego di rimborso IVA 1989.
La CTR osservava in particolare che l’appellante società contribuente non aveva ritualmente notificato il gravame alla controparte agenziale, non costituitasi in secondo grado, specificamente perché non risultava sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata che conteneva l’impugnazione e dunque non essendovi la prova che la stessa fosse stata debitamente conosciuta dalla parte pubblica appellata.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20, 53, del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 33, (Approvazione delle condizioni generali del Servizio postale), Delib. n. 385/13CONS, art. 21, (Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane), poiché la CTR ha affermato l’irritualità della notifica del suo appello a causa della mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento del plico postale che lo conteneva da parte dell’appellata agenzia fiscale, conseguentemente dichiarandolo inammissibile.
La censura è fondata.
Risulta accertato in fatto che nel caso di specie la raccomandata con avviso di ricevimento contenente il gravame è stata oggetto di “invio multiplo”, ciò risultando dall’attestazione dell’ufficiale postale mediante barratura della relativa casella.
Ne deriva la piana applicabilità del D.M. 9 aprile 2001, art. 33, (Approvazione delle condizioni generali del Servizio postale), secondo il quale “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile”.
Chiaro è perciò che la barratura della casella correlativa all’ipotesi di “invio multiplo” implica necessariamente l’attestazione da parte dell’ufficiale postale della consegna e ne costituisce prova idonea. E’ perciò evidente la sussistenza della violazione normativa denunciata da parte del giudice tributario di appello, che non ha ritenuto tale prova idonea appunto in chiaro contrasto con detta previsione del regolamento postale.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021