Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29359 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1045/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

D.N.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CAPOBIANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 791/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/10/2014 R.G.N. 953/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 2 ottobre 2014, la Corte d’Appello di L’Aquila conferma la decisione resa dal Tribunale di Pescara e accoglie la domanda proposta da D.N.G. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica di dirigente di II fascia, superiore a quella posseduta di ispettore generale L. n. 88 del 1989, ex art. 15, quale preposto alla Direzione dell’Area Vigilanza presso la sede di *****;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa del D.N. alla superiore qualifica di dirigente di II fascia, dovendosi interpretare la norma del contratto collettivo integrativo del 25.7.2001 nel senso che il ruolo rivestito dal D.N. di responsabile dell’Area di Vigilanza presso una Direzione Provinciale dell’INPS è di precipua spettanza dei dirigenti, ciò significando che le mansioni relative sono caratterizzate da un’elevata professionalità e correlata responsabilità, non rilevando in senso contrario quanto previsto dal secondo capoverso della norma predetta, secondo cui la suddetta Area ben poteva essere affidata ad un dipendente, come il D.N., inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori generali, dovendo tale disposizione correlarsi al precedente capoverso che prevede l’affidamento dell’area esclusivamente ad un dirigente, così che il presupposto affinché le suddette funzioni dirigenziali possono essere affidate “anche” ad un ispettore generale è costituito dalla preposizione all’Area di un dirigente, nel senso che, pur essendo in principio preposto all’Area un dirigente, la relativa funzione può essere, anziché svolta da questi, attribuita ad un ispettore generale;

per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il D.N.;

che il controricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione al CCNI INPS per l’anno 2001 ed alla circolare INPS n. 131/2001, L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 e art. 69, comma 3, imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle norme legislative e contrattuali che disciplinano nel quadro della riforma dell’organizzazione della pubblica amministrazione l’ambito della qualifica della dirigenza;

che il motivo deve ritenersi infondato, atteso che la ricostruzione qui riproposta dall’Istituto ricorrente, secondo cui l’Area di Vigilanza cui può essere preposto esclusivamente personale con la qualifica di dirigente, riguardi solo le Direzioni regionali, non essendo prevista la costituzione di un’Area né l’istituzione di un posto di livello dirigenziale per le Direzione provinciali è stata ritenuta incongrua sul piano logico e giuridico dalla Corte territoriale, che ne ha ravvisato il contrasto rispetto alla previsione recata dal contratto collettivo integrativo, secondo cui l’Area di Vigilanza presso ciascuna Direzione Provinciale dell’INPS va affidata ad un dirigente, letta dalla Corte territoriale, in coerenza con i canoni di interpretazione degli atti negoziali, come intesa a considerare la posizione riconducibile alla qualifica dirigenziale e solo eccezionalmente attribuibile ad un funzionario con qualifica di ispettore generale, così da implicare il riconoscimento del trattamento economico relativo nell’ipotesi in cui, come accertato nel caso di specie, senza che a riguardo l’Istituto ricorrente abbia sollevato alcuna specifica censura, il ruolo sia stato svolto con pienezza di poteri e responsabilità (come emerso anche dalla prova testimoniale richiamata in sentenza).

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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