LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1051/2020 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIURATRABOCCHETTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 345/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 167/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
Che:
1. O.E., cittadino del Ghana fuggito dal suo paese per il timore di essere arrestato a causa del mancato pagamento di un ingente debito di cui si era reso garante, propose ricorso al Tribunale di Potenza per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale negatagli dalla Commissione territoriale di Crotone alla quale aveva avanzato domanda in via amministrativa.
2. Il giudice di primo grado rigettò la domanda e la Corte di appello di Potenza, investita del gravame da parte del O., ha confermato la decisione.
2.1. La Corte territoriale ha accertato l’ammissibilità del gravame, tempestivamente proposto seppur con atto di citazione e non con ricorso.
2.2. Ne ha ritenuta tuttavia l’infondatezza sul rilievo che con il gravame non era stata contestata la ricostruzione del primo giudice che aveva ritenuto non credibile il racconto posto dal ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale (rifugiato, sussidiaria ed umanitaria) né erano stati offerti alla Corte di merito elementi ulteriori che consentissero di rivedere tale valutazione.
2.3. Ha sottolineato che l’esercizio dei poteri officiosi è finalizzato all’accertamento della situazione socio politica della regione di provenienza e non anche a sopperire a carenze probatorie sulla situazione personale del richiedente.
2.4. Ha escluso poi che nel paese di provenienza del richiedente vi fosse una situazione tale da essere pregiudizievole per il ricorrente in relazione alle condotte tenute ponendolo a rischio di danni gravi.
2.5. Del pari ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto, pur non applicabile alla fattispecie il D.L. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, tuttavia nel caso in esame non era stata dimostrata l’esistenza di una situazione avente gli estremi dell’emergenza umanitaria ed inoltre non era risultata confermata né l’attività lavorativa né la conoscenza della lingua italiana. Quanto alla comparazione tra l’inserimento in Italia e la carenza di radicamento nel paese di origine ha ritenuto necessaria una valutazione comparativa che consenta di verificare in concreto che l’allontanamento dal paese di provenienza era stato determinato da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Emmanuel O. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. Rimasta senza risposta l’ordinanza di questa Corte del 22 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’odierna adunanza camerale.
CONSIDERATO
Che:
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, oltre che la nullità della sentenza per omessa pronuncia, difetto di istruttoria, falsa motivazione e travisamento dei fatti.
4.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe tenuto in alcuna considerazione l’attuale situazione di sicurezza della Nigeria ed in particolare della zona di provenienza del ricorrente, trascurando di esercitare i poteri istruttori d’ufficio ed omettendo di pronunciare sul motivo di appello con il quale era stato lamentato proprio il mancato scrutinio della situazione del paese secondo fonti aggiornate da parte del primo giudice.
5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata ancora la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
5.1 Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte di merito avrebbe rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza tener conto del fatto che dai report aggiornati era confermata la situazione di elevata violenza nell’EDO State. Nel riportare quanto riferito nei report dell’EASO e nel sito della Farnesina con riguardo ad altri stati della Nigeria sottolinea che il rapporto COI del 2018 include tra gli stati caratterizzati da instabilità e violenza anche l’Edo State, così anche il report EASO 2018 che evidenzia che i giacimenti petroliferi nell’area erano stati oggetto di attacchi e rapimenti da parte del Niger Delta Avengers (NDA). Deduce inoltre che vi erano in quel periodo tensioni tra le comunità e che la maggior arte degli episodi erano di violenza contro i civili. Conclude pertanto che la zona di provenienza non poteva essere considerata sicura per il rimpatrio e che perciò ricorrevano i presupposti per la protezione sussidiaria come riconosciuto da numerose sentenze di merito. Insiste ancora osservando la Polizia nigeriana non è in grado di offrire adeguate tutela ai cittadini ed è accreditata nei rapporti internazionali come gravemente inefficiente. A ciò si aggiunge l’elevato livello di corruzione del paese anche desumibile dai Report internazionali (COI 2019). In sintesi deduce che il difetto istruttorio si riverbera nella violazione di legge denunciata.
6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla violazione degli artt. 112,277 e 359 c.p.c., per aver trascurato di statuire sull’intera domanda di protezione sussidiaria. Che era riferita a tutte le ipotesi previste del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b e c.
7. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 8 della CEDU e artt. 2 e 10 Cost., oltre che dell’art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene che erroneamente gli era stata negata la protezione umanitaria atteso che era emerso il pericolo per beni fondamentali quali la vita e la salute. Osserva che era stata offerta piena prova dell’inserimento sociale in Italia e nel contempo era stato provato il contesto di violenza esistente nella regione di provenienza ed il pericolo per la salute connesso al grave inquinamento esistente.
8. i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti, restandone assorbito l’esame del quarto motivo.
8.1. Occorre premettere che la valutazione di credibilità soggettiva delle dichiarazione del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice e deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, con una verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, offrendone un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi, con la verifica di non contraddittorietà delle dichiarazioni rese rispetto alla situazione del paese e della tempestiva presentazione della domanda oltre che sulla base di un’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni stesse. La mera mancanza di riscontri oggettivi non è sufficiente ad escludere l’acquisizione delle informazioni sul contesto socio – politico del paese di rientro che deve avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi, dando conto delle ragioni della scelta (cfr. Cass. Cass. n. 14674 del 2020, n. 10908 del 2020, n. 11925 del 2019, n. 26921 del 2017, n. 24064 del 2013 e n. 16202 del 2012).
8.2. Costituisce inoltre principio ripetutamente affermato da questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato, come nella specie è puntualmente avvenuto, i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Tale dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedere agli enti a ciò preposti (cfr. per tutte Cass. 12/05/2020 n. 8819 e molte altre successive).
8.2. Nel caso in esame il giudice di appello non si è attenuto alla procedimentalizzazione dettata dalla legge nella valutazione di attendibilità delle dichiarazione del richiedente ed ha poi utilizzato un unico Report risalente (2015-2016) che non risulta neppure avere affrontato lo specifico tema posto del pericolo di arresto per debiti e della situazione carceraria in Ghana. In tal modo, discostandosi dai principi sopra riportati è incorso nelle denunciate violazioni di legge.
9. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Potenza che, in diversa composizione, si atterrà ai principi sopra enunciati. Alla Corte del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021