Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29362 del 21/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3120/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2014 R.G.N. 2744/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Carte d’appello di Milano in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di M.F., titolare di pensione di anzianità dal gennaio 2001, volta ad ottenere la pensione supplementare di cui alla L. n. 1338 del 1962, sulla base della contribuzione versata alla gestione separata.

La Corte ha precisato che il diritto alla pensione supplementare era subordinato alla condizione che il richiedente avesse compiuto, alla data della domanda, l’età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista per l’AGO e che la pensione supplementare decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ha quindi affermato che il M., alla data di presentazione della domanda del 17/6/2008, non aveva il requisito anagrafico di 65 anni, richiesto da ultimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con la conseguenza che l’Inps aveva correttamente respinto la domanda.

2. Avverso la sentenza ricorre il M. con quattro motivi. Resiste l’Inps. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, artt. 1 e 2, D.M. n. 282 del 1996, art. 2.

Censura la ritenuta applicabilità alla pensione supplementare della normativa che aveva elevato il requisito anagrafico a 65 anni di cui alla L. n. 243 del 2004 (nel testo modificato dalla L. n. 247 del 2007) per la pensione di vecchiaia.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 1338 del 1962, art. 5. Censura l’affermazione che il diritto alla pensione supplementare sorge con la domanda amministrativa.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 3, 5 e 6.

Lamenta la mancata applicazione della clausola di salvaguardia in base alla quale, avendo compiuto i 57 anni entro il 31/12/2007, manteneva il diritto alla pensione supplementare al compimento di tale età anagrafica.

6. Con il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 1338 del 1962, art. 5 e della L. n. 243 del 2004, art. 1, con cui osserva che avendo compiuto i 65 anni in corso di causa non era necessaria una nuova domanda.

7. I motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati.

8. Il ricorrente rileva che ai sensi dell’art. 1, n. 2, del D.M. citato “Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolaritàdi un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,….hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 e successive modificazioni, sempre che in possesso del requisito di età di cui della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20”.

Secondo il ricorrente il richiamo alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, fisserebbe il requisito anagrafico in 57 anni restando in tal modo cristallizzato.

La tesi del ricorrente non può essere accolta.

La L. n. 1338 del 1962, art. 5, stabilisce che il diritto alla pensione supplementare è subordinato al raggiungimento dell’età pensionabile e, dunque, la legge fissa un’allineamento tra l’età per la pensione di vecchiaia e la pensione supplementare con la conseguenza che è ragionevole ritenere che il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 2, del D.M. citato sia un rinvio mobile,sempre agganciato all’età per la pensione di vecchiaia. Sarebbe del resto non convincente fissare date anagrafiche diverse per la pensione supplementare e quella di vecchiaia,né del resto un decreto, fonte normativa secondaria, potrebbe disporre un’età non modificabile dalla legge primaria.

Come già chiarito da questa Corte (v., fra le altre, Cass. 9 maggio 2016, n. 9293), la pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a)), sia con riferimento alle modalità di computo, differenziate in relazione agli aumenti per i familiari (L. n. 1338 cit., art. 5, comma 2, lett. b) e c)), con la conseguenza che l’età anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione (cfr. Cass. n. 9293/2016,n. 25669/2017, n. 20909/2020, n. 18172/2020).

9. Il requisito anagrafico richiesto dalla legge per la pensione supplementare rappresenta, dunque, un elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, del pari, la domanda amministrativa non si appalesa solo come impulso per il procedimento o mera condizione di proponibilità, data la valorizzazione che ne fa il legislatore, come elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione (non già dal compimento dell’età anagrafica sibbene dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).

10. Va, inoltre, affermato che il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all’esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l’erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa.

11. E’, altresì, infondata la lamentata mancata applicazione della clausola di salvaguardia. La L. n. 243 del 2004, art. 3, stabilisce che: Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. La norma ha previsto, dunque, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applichi ai lavoratori che abbiano maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore. A riguardo si è chiarito che, operando tale norma testualmente “ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3) e costituendo un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati ex art. 14 preleggi (così Cass. n. 3322 del 2018).

12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472