Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29363 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28768/2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio legale VINCENZO SPARANO, e ALFONSO MANCINO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PISAPIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1036/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/12/2014 R.G.N. 1424/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1306 del 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda, proposta da M.E. nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (d’ora in avanti M.P.S. s.p.a), volta al pagamento dei ratei del trattamento pensionistico integrativo previsto dalla conversazione aziendale del 5.9.1985 per i dipendenti dello stesso M.P.S. s.p.a., addetti alle gestioni esattoriali, che avessero compiuto sessanta anni di età e maturato quindici anni di anzianità utile, con decorrenza dal momento dell’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro, considerato come atto interruttivo del termine prescrizionale di cinque anni, oltre accessori;

2. la Corte territoriale ha respinto l’eccezione della società, in ordine al difetto della dipendenza dalla banca, al momento di integrazione dei presupposti anagrafici e contributivi, per essere il lavoratore passato, dopo il 1989, alle dipendenze di GENI s.p.a.;

3. per la Corte di merito, l’inciso “dipendenti” previsto dall’art. 6 del Regolamento attuativo dell’accordo aziendale in relazione ai fruitori del trattamento, alla luce di una valutazione complessiva dell’accordo e, in particolare, degli artt. 1 e 7 che regolavano la situazione degli ex dipendenti, non andava interpretato con funzione selettiva in favore dei soli dipendenti attualmente in servizio, come sollecitato, invece, dalla società;

4. per la cassazione della sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito M.E., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che:

5. con il primo motivo, la Banca ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e censura l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla previsione della convenzione del 5/9/1985 relativa ai presupposti per il riconoscimento della pensione integrativa; in particolare, la ricorrente evidenzia l’errore interpretativo in cui sarebbe caduta la sentenza impugnata, non privilegiando il criterio interpretativo del significato letterale delle parole adoperate dalle parti, applicando le regole del comune linguaggio; assume che soltanto in caso di risultato inadeguato è previsto il ricorso agli altri criteri interpretativi e a quello della considerazione del comportamento complessivo delle parti; nel caso di specie militerebbero, a favore dell’interpretazione rigorosamente testuale, ulteriori indici di tale natura da ravvisarsi: nell’art. 1 della Convenzione (secondo il quale le erogazioni agli ex dipendenti sono esplicitamente riferite ai lavoratori delle proprie gestioni esattoriali); nell’art. 6 della medesima Convenzione (ove si precisa che l’integrazione spetta ai dipendenti che, alla data della risoluzione del rapporto, prestassero servizio per la banca) che si distinguerebbe dalla dizione “continuazione del rapporto” utilizzata dal T.U. n. 858 del 1963, art. 140, D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 23 e 122, laddove ci si rapporti ad un nuovo esattore; il mancato rilievo del tenore testuale delle disposizioni contrattuali citate, inoltre, avrebbe a tal punto incrinato la motivazione da integrare il vizio della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, a nulla rilevando l’improprio richiamo ad un precedente di legittimità (Cass. n. 24912 del 2006);

6. con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, lamentando la mancata applicazione anche del criterio logico-sistematico che avrebbe condotto ad una interpretazione della dizione “dipendenti” tale da ravvisarvi quei lavoratori ancora tali al momento della cessazione del rapporto e dell’acquisizione, dunque, dei requisiti per il riconoscimento del beneficio;

7. preliminarmente, osserva il Collegio che il ricorso è procedibile giacché la parte ricorrente, oltre a riportare stralci della Convenzione del 1.9.1985, ne ha allegato copia, in coerenza con il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.;

8. né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (v., fra le altre, Cass. n. 6255 del 2019);

9. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, in continuità con i precedenti di questa Corte di legittimità che ha già esaminato fattispecie analoghe (v., fra le altre, Cass. nn. 17168 del 2020, 10571 e 14422 del 2019;

10. in tali occasioni si è affermato che è indiscusso il dovere del giudice – la cui violazione comporta il sindacato della Corte di Cassazione – di adeguarsi ai canoni ermeneutici fissati dalla legge e che il risultato del procedimento ermeneutico costituisce, invece, accertamento di fatto ed è pertanto insindacabile in Cassazione, quando sia immune da vizi logici la relativa motivazione (v. Cass. n. 17168 del 2020 cit. e i precidenti ivi richiamati);

11. si è detto che l’interpretazione del contratto è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica e che al fine di riscontrare l’esistenza di errori di diritto o di vizi del ragionamento, non è poi sufficiente l’astratto riferimento alle regole degli artt. 1362 c.c. e segg., ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito si sia da quei canoni discostato (v. Cass. n. 6311 del 2018, Cass. n. 15253 del 2016; Cass. n. 10896 del 2016);

12. in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (v., fra le altre Cass. n. 17168 del 2020 cit. e ivi ulteriori precedenti);

13. la Corte d’appello ha ritenuto che il requisito anagrafico previsto per il diritto all’integrazione dall’art. 6 del regolamento possa essere conseguito anche alle dipendenze di altro datore di lavoro, quando i 15 anni di anzianità utile ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo siano stati maturati nel rapporto di lavoro alle dipendenze del M.P.S. s.p.a.;

14. nel fare ciò, ha interpretato l’inciso “dipendenti” (di per sé equivoco, non specificandosi se in attualità di dipendenza dal M.P.S. s.p.a.) nella nozione emergente da una lettura complessiva delle previsioni dell’accordo e del regolamento attuativo;

15. il giudice di merito ha fatto, dunque, corretta applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, né ha ignorato dati fattuali decisivi nel senso voluto dalla parte ricorrente;

16. la censura proposta non e’, in definitiva, idonea ad incrinare la motivazione, poiché essa sottende una diversa e pur plausibile interpretazione che, tuttavia, non appare essere l’unica praticabile;

17. segue il rigetto del ricorso;

18. le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione;

19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Pisapia Carlo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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