LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6996/2019 proposto da:
M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 24122/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/10/2018 R.G.N. 28202/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24122 del 2018, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda proposta da M.T., volta alla declaratoria di illegittimità dell’assorbimento del trattamento economico più favorevole dalla stessa goduto all’atto del passaggio nei ruoli del Ministero, e alla condanna di quest’ultimo al pagamento delle somme non corrisposte.
2. Avverso tale sentenza M.T. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo.
3. Il Ministero non ha svolto difese.
4. La causa è stata avviata alla trattazione in Camera di consiglio, fissata secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25.12.2020.
CONSIDERATO
che:
1. sostegno della revocazione la ricorrente ha dedotto l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Suprema Corte nel presupporre che la notifica del ricorso in cassazione proposto dal Ministero fosse stata richiesta dall’Avvocatura dello Stato nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello.
2. Ha premesso che la sentenza della Corte d’appello n. 2651/2013 era stata ritualmente notificata, su istanza della M., al Ministero nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12.
3. Dagli atti del giudizio di legittimità, e dalla stessa “nota di deposito e iscrizione a ruolo” datata 10.12.2013, a firma dell’Avvocato dello Stato Stefano Varone, emergeva che la sentenza impugnata era stata notificata l’1.10.13 e il ricorso in cassazione presentato per la notifica a mezzo posta il 5.12.13, oltre il termine di sessanta giorni.
4. Tale fatto era decisivo in quanto idoneo a determinare l’inammissibilità del ricorso in cassazione, per violazione dell’art. 325 c.p.c., comma 2.
5. La Suprema Corte avrebbe dovuto verificare d’ufficio la ritualità della notifica del ricorso per cassazione, esaminando direttamente gli atti interni al giudizio di legittimità.
6. L’errore di fatto dedotto presenta i caratteri dell’evidenza e della obiettività ed ha comportato una svista di carattere materiale. La circostanza non è stata oggetto di discussione tra le parti né ha rappresentato un punto controverso su cui la S.C. si è pronunciata.
7. La ricorrente ha quindi chiesto che, disposta la revocazione della sentenza n. 24122/18, la S.C., attivata la fase rescissoria e rinnovato il giudizio sul ricorso per cassazione proposto dal Ministero, fosse dichiarato inammissibile tale ricorso perché tardivamente notificato.
8. Il ricorso per revocazione e’, anzitutto, ammissibile.
9. L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Muovendo da detta premessa si è evidenziato che: l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. 5.7.2004 n. 12283; Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass. 9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171; Cass. 15.12.2011 n. 27094; Cass. n. 442 del 2018; Cass. n. 28143 del 2018).
10. Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, deve ritenersi che integri astrattamente un errore revocatorio quello attribuito alla S.C. che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, ritenga validamente instaurato il rapporto processuale secondo una errata percezione degli atti di causa.
11. Nel merito, il ricorso è fondato.
12. E’ in atti la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2651/2013, notificata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (contumace in appello) presso l’Avvocatura dello Stato, in Roma via dei Portoghesi 12, in data 1.10.13 (ed anche presso la sede del Ministero, in *****, in data 3.10.13).
13. La notifica della sentenza d’appello deve ritenersi ritualmente eseguita presso l’Avvocatura dello Stato (v. Cass. n. 27424 del 2020, secondo cui “Nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo funzioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell’organizzazione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale individuato della L. n. 1611 del 1933, ex art. 11, comma 2, restando irrilevante che l’ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno”; v. anche Cass. n. 15415 del 2017, n. 5853 del 2017).
14. Il ricorso per cassazione del Ministero è stato spedito per posta il 5.12.13 (giovedì), dopo il decorso del termine (breve) di sessanta giorni.
15. La sentenza di questa S.C. n. 24177 del 2018 non contiene alcun accenno alla tempestività e ritualità del ricorso proposto dal Ministero e affronta direttamente, accogliendolo, l’unico motivo di ricorso dal medesimo articolato.
16. Deve quindi ritenersi che i giudici di legittimità abbiano supposto la rituale e corretta instaurazione del rapporto processuale, in contrasto con quanto emergente in modo diretto ed evidente dagli atti di causa e quindi per mera svista; il che integra la fattispecie dell’errore revocatorio denunciato, non essendo in dubbio la decisività dell’errore medesimo.
17. Con orientamento costante, si è sostenuto che la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimità, non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c. e, per l’effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. (Cass. n. 10028 del 2016; n. 13512 del 2002; n. 10187 del 1991).
18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve trovare accoglimento. La sentenza n. 24122 del 2018 deve essere revocata e, decidendosi sul ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2651/2013, occorre dichiarare l’inammissibilità dello stesso.
19. Le spese dell’originario giudizio di legittimità e del giudizio per revocazione sono poste a carico del Ministero, secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
20. In relazione all’originario ricorso per cassazione, si rileva che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, revoca la sentenza Cass. n. 24122/18 e, decidendo sul ricorso per cassazione del Ministero, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’originario giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, e del presente giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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