Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29368 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3883/2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4005/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/10/2019 R.G.N. 3154/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da M.S., cittadino senegalese, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio ha ritenuto, quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che nella zona di provenienza del richiedente protezione (Casamance) non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata per un conflitto armato interno o internazionale sulla scorta delle fonti internazionali indicate; si argomenta che nell’area dagli anni ‘60 sono presenti “movimenti separatisti” e “frazioni armate”, a volte anche in contrasto tra loro, ma che dal 2014 nella regione resisterebbe una sostanziale tregua; sulla base di fonti risalenti al 2017 la Corte sostiene che “attualmente si registrano solo occasionali schermaglie fra forze governative e separatisti” e che “un singolo attentato terroristico” nel 2018, “per quanto grave”, non giustifica un diverso giudizio; circa la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte ne ha negato i presupposti;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con due motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, deducendo che non sarebbe sostenibile ritenere che “il conflitto armato interno già vissuto in passato dal Senegal si sia definitivamente sopito, ma, al contrario, l’instabilità della regione è tornata alta, la sicurezza complessiva è estremamente precaria e, in particolare, nella regione della Casamance vi sono tutte le caratteristiche di un conflitto cd. a bassa intensità”;

2. il Collegio reputa la censura fondata;

ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare – utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. n. 19716 del 2018); del resto, è lo stesso D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ad imporre l’acquisizione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati (cfr. Cass. 5192 del 2020);

di conseguenza, è orientamento consolidato che “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione” (ex plurimis, Cass. n. 17069 del 2018, n. 3016 del 2019, n. 13897 del 2019);

inoltre deve trattarsi di fonti internazionali qualificate ed autorevoli, non potendo ritenersi tali il sito ministeriale “Viaggiare sicuri” o la consultazione delle “raccomandazioni della Farnesina”, trattandosi di fonti che forniscono dati incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale, il cui scopo e funzione non coincidono con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (cfr. Cass. n. 3357 del 2021; Cass. n. 8819 del 2020);

nella specie, la motivazione della sentenza impugnata nega la protezione sussidiaria esaminando fonti risalenti al 2017 rispetto al momento della decisione avvenuta nell’ottobre del 2019 ed inoltre riferisce come “dato di fatto che la Casamance sia una regione ove vengono organizzati anche viaggi per turisti”, come risulterebbe dal sito “*****”;

3. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo mezzo che è relativo alla protezione umanitaria subordinatamente richiesta dall’istante; conseguentemente la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito, alla luce di C.O.I. appropriate e aggiornate, provvedendo anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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