LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3906/2020 proposto da:
P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MARADEI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA
– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TREVISO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 11058/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 20/12/2019 R.G.N. 8803/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
Che:
1.1. il Tribunale di Venezia, con il decreto impugnato, ha rigettato il ricorso proposto da P.B., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio ha condiviso il giudizio della sede amministrativa circa la non credibilità di quanto narrato dal richiedente asilo, anche per la contraddizione tra quanto dichiarato innanzi a detta Commissione, circa l’appartenenza prima ad una setta denominata “*****”, e quanto, invece, riferito in sede di audizione giudiziale, dove la setta era divenuta quella degli *****; ha comunque escluso il riconoscimento dello status di rifugiato, “in assenza di aspetti persecutori diretti e personali… riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra”; quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha ritenuto che nella zona di provenienza del richiedente protezione non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata per un conflitto armato interno o internazionale sulla scorta delle fonti internazionali indicate; il Tribunale ha infine negato la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;
– 3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’erronea valutazione delle prove allegate dalle parti, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il Tribunale adeguatamente valutato il rischio di persecuzione cui il richiedente asilo sarebbe esposto nel suo Paese;
con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di protezione dello straniero per non avere riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente asilo D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8;
con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di protezione sotto il profilo del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. g) e h) e della violazione del principio del non refoulment di cui all’art. 3 della CEDU;
2. i tre motivi possano essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili per la insuperabile genericità che li contraddistingue, come già statuito da questa Corte rispetto a motivi formulati in modo analogo dalla stessa difesa (cfr. Cass. n. 11309 del 2021 Cass. n. 6113 del 2021; Cass. n. 2969 del 2020);
osserva preliminarmente il Collegio come, attraverso le censure in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo di argomentazioni e considerazioni di mero rilievo teorico, senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione diretta al riconoscimento della forma di protezione specificamente rivendicata; ciò posto, l’irriducibile genericità di dette censure impedisce di cogliere lo spessore effettivo dei rispettivi contenuti critici, con la conseguente inevitabile qualificazione di inammissibilità;
invero, la formulazione delle censure si rivela del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme, sostanziali e processuali, con una indebita commistione tra vizi attinenti al fatto ed al diritto, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v. Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013); in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pure invocato da parte ricorrente, ma senza individuare il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame e trascurando completamente gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 che hanno rigorosamente interpretato detta disposizione novellata nel 2012;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021