Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29371 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20059/2018 proposto da:

P.G.A., titolare della ditta individuale L.ISOL.

di P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO ROCCO BOCHICCHIO;

– ricorrente –

contro

C.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO MARIANO ROMANIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 173/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 236 depositata l’1.2.2018 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di C.V. proposta nei confronti della ditta ISOL di G.A.P. per il pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato tra le parti negli anni 2008-2009 ed ha condannato il datore di lavoro al pagamento di Euro 5.363,02, oltre accessori di legge.

2. Avverso la sentenza P.G.A. propone ricorso, per Cassazione, affidato a tre motivi; il C. resiste con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo, la Corte di appello, pronunciato ultra petita nel momento in cui ha sottratto, dalle differenze retributive ritenute maturate a favore del lavoratore, esclusivamente la somma di Euro 600,00 mensili per il periodo maggio-dicembre 2008 e non i diversi importi portati dalle singole buste paga.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo, la Corte territoriale, omesso ogni riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese da P.P., e Ca.Ra..

3. Con il terzo motivo si denuncia violazidne del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 75, 82, 130, 131, 133 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo, la Corte di appello, pronunciato la condanna delle spese di lite a favore, della parte vittoriosa, ma essendo stata ammessa al gratuito patrocinio le spese dovevano essere liquidate a favore dell’Erario, in misura ridotta (e non nell’intero), nella misura già quantificata (con riguardo al primo grado) dal Tribunale.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito; e’, peraltro, sindacabile qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente, alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048; Cass. 5 agosto 2019, n. 20932).

A sua volta, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1853; Cass., Sez. V. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27 novembre 2017, n. 28308).

Poiché, dunque, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n. 1397, Cass., Sez. II, 26/01/20214, n. 1616), non ricorre la violazione di tale disposizione allorché si lamenti che il giudice del merito, chiamato a decidere sulla spettanza di differenze retributive a favore di un lavoratore subordinato, abbia decurtato dal credito del lavoratore la somma di Euro 5.400,00 invece che quella di Euro 7.234,00 corrispondente a quanto corrisposto con le buste paga di aprile-dicembre 2008. Nel complesso, il motivo di censura, al di là della formale deduzione dei vizi di violazione di legge, qui non riscontrati, si appalesa rivolto a richiedere alla Corte di Cassazione una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dai giudici della Corte territoriale.

3.2. La censura, inoltre, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione delle somme così come risultanti dalle buste paga del periodo maggio-dicembre 2008 ma nulla deduce sulla interpretazione fornita dalla Corte territoriale del tenore del ricorso introduttivo del giudizio e dei documenti prodotti dal lavoratore in base alla quale “una lettura complessiva e “secondo buona fede” del ricorso introduttivo del giudizio, integrato dai conteggi e dagli altri documenti in atti, consente di affermare che il C. abbia agito per ottenere anche le differenze retributive inerenti, il periodo sopra indicato (maggio-dicembre 2008), avendo utilizzato l’avverbio regolarmente” con riferimento alla corresponsione delle retribuzioni dovute per tali mesi, solo in contrapposizione all’affermazione della “immotivata sospensione” dei pagamenti per il periodo lavorativo successivo; in altri termini, il lavoratore non intendeva affatto ritenere “giusta” la retribuzione ordinaria di Euro 600,00 mensili ricevuta da maggio a dicembre 2008, ma soltanto distinguere la condotta datoriale successiva di completo, mancato, pagamento di alcunché”.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia i costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato,) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo.

L’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione; relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato, comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez., U., 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza, naturalistici, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017,, n. 9883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U. 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 5/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).

E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnica), o della “non contestazione dell’avvenuta usucapione” (un fatto che non sia stato “oggetto di discussione tra le parti” e’, d’altro canto, fuori dall’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per sua stessa definizione), o per lamentarsi di una “motivazione non corretta”.

5. Il terzo motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione.

5.1. Questa Corte ha affermato che la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa, al gratuito patrocinio, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante, il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, 12/06/2019 n. 15817); l’istanza, invero, risulta essere stata presentata dal P. alla Corte di appello di Potenza (in data 12.4.2018), ma è stata respinta dal giudice con specifico riguarda alla riliquidazione delle spese giudiziali del primo grado.

Considerato, pertanto, che “la parte soccombente non ammessa al patrocinio, a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove pagamento sia disposta, necessità di presentazione di nuova istanza in caso di soccombenza, D.P.R. n. 115, art. 120, evenienza esclusa nel caso di specie, essendo stata accolta, seppur non parziale rivisitazione delle somme richieste, dal Tribunale la domanda presentata dal C. con ricorso introduttivo del giudizio), la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha condannato il P. al pagamento delle spese di lite a favore della parte e non a favore dell’Erario.

5.2. Per la parte residua, il motivo di ricorso in parte è inammissibile, ove del tutto genericamente lamenta la mancata riduzione delle spese di lite, e in parte infondato, con riguardo alla nuova liquidazione delle spese di lite effettuate dalla Corte territoriale.

Questa Corte ha, invero, già affermato che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale, conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma, in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 14916 del 13/07/2020).

6. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, per quanto di ragione, inammissibili il primo ed il secondo motivo. Le spese di lite sono compensate interamente fra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, per quanto di ragione, e dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna P.G.A. al pagamento delle spese di lite come liquidate dalla Corte di appello di Potenza, a favore dell’Erario. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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