Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29374 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10050-2020 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA, 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PALOMBI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;

– ricorrente –

contro

PA.LA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’08/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data in data 12/12/2019 respinse la domanda di P.G. di delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico dei Vicariato di Roma, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio da lui contratto in ***** in data ***** con P.L..

Secondo la Corte, la convivenza tra i coniugi era durata più di tre anni e pertanto tale circostanza era ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della predetta sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico in quanto trattavasi di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali ed ordinarie di “ordine pubblico italiano”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione P.G. affidato a quattro motivi.

P.L. non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con quattro motivi di ricorso, il ricorrente denuncia:

1) Nullità della sentenza e del procedimento per mancata assegnazione del termine per le memorie conclusionali.

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per illegittima inversione dell’onere della prova in quanto il giudice territoriale ha posto alla base della decisione la mancata contestazione delle circostanze addotte dalla convenuta.

3) la violazione e falsa applicazione dell’Accordo e Protocollo Addizionale, art. 8, resi esecutivi con L. n. 121 del 1985, ed artt. 1, 7 e 29 Cost., ed art. 797 c.p.c., n. 7, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale non ha dichiarato l’efficacia in Italia della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio, senza tener conto dell’assenza in giudizio della parte convenuta nel giudizio canonico.

4) la violazione e falsa applicazione dell’Accordo e Protocollo Addizionale, art. 8, resi esecutivi con L. n. 121 del 1985, ed artt. 1, 7 e 29 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale non ha dichiarato l’efficacia in Italia della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico per il contrasto con l’ordine pubblico interno per essere il matrimonio durato più di tre anni mentre tale circostanza non era vera.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio ritiene infatti di conformarsi condividendone il contenuto ai richiamati precedenti nn. 16379 e 16380 del 2014 delle Sezioni Unite, recentemente ribaditi da questa sezione anche in Cass. Sez.1, 24729 del 2018.

La sentenza a Sezioni unite di questa Corte n. 16379 del 17/07/2014 in materia di delibazione di sentenze in materia matrimoniale emesse da Tribunali ecclesiastici ha stabilito il principio secondo il quale “..la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”. Nella medesima sentenza tuttavia risulta affermato che “La convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità”.

Nella fattispecie l’eccezione di convivenza coniugale ostativa alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio risulta fondata e correttamente la Corte di Appello ha diffusamente motivato in merito negando la delibazione della sentenza.

Il ricorso deve pertanto essere respinto nei termini di cui sopra. Nulla per le spese.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone ammettersi l’indicazione del nominativo e dei dati identificativi delle parti in caso di pubblicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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