LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16176-2020 proposto da:
E.N., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO PIGINO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1876/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 27/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 27/4/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino in ordine alle istanze avanzate da E.N. nato in Nigeria il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo aveva riferito di aver lasciato il proprio paese in quanto temeva le minacce della setta degli ***** della quale il padre ed il nonno erano membri.
Avverso il decreto del Tribunale di Torino il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere il Tribunale ritenuto non credibile il ricorrente nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per avere il Tribunale ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 14, lett. B) e C), violando l’obbligo di cooperazione istruttoria avvalendosi di fonti risalenti nel tempo del 2018, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso è inammissibile in ordine a tutti i motivi proposti.
I motivi di ricorso contengono tutti una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.
Il primo motivo in ordine alla valutazione di credibilità è inammissibile. A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al citato D.Lgs., art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età.
I criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c), e attendibilità (lett. e), che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale. Nel caso in esame il Tribunale ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il ricorrente.
La censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile. Infatti Questa Corte con sentenza a sezioni unite Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ha chiarito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
Il secondo motivo in ordine al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per accertare la situazione oggettiva relativa al Paese di origine è inammissibile in quanto mira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona ha comunque indagato verificando, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione e citando le fonti di informazione tutt’altro che risalenti, che la situazioni della Nigeria in generale e quella della zona di provenienza del ricorrente non comportano il rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata.
Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021