LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24921/2019 proposto da:
G.L., rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE SERGO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI TRIESTE, QUESTURA DI TRIESTE;
– intimati –
avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di TRIESTE, depositata il 19/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato STEFANO RUBEO, per il ricorrente, per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. G.L. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione del decreto del Giudice di Pace di Trieste che, nel rigettare il ricorso dallo stesso formulato, ha confermato il decreto di espulsione e l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale rispettivamente emessi dal Prefetto e dal Questore di Trieste.
Il Giudice di Pace ha disatteso l’assunto del G. di non essere espellibile per essersi unito civilmente con un cittadino italiano sulla base della seguente affermazione: “L’unione civile avvenuta dopo la notifica del decreto di espulsione, e della quale si dubita circa la effettività (potendosi certamente trattare di atto simulato e comunque preordinato a paralizzare il decreto di espulsione) non incide sulla validità del decreto di espulsione emesso comunque in data antecedente, ed esecutivo” (pag. 1 del decreto).
Con l’unico motivo di ricorso il sig. G.L. – dopo aver riferito che il decreto di espulsione era stato emesso il 2 maggio e notificato il 25 maggio del 2019, mentre l’unione civile era stata celebrata il 9 maggio dello stesso anno – deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20, in cui il Giudice di Pace sarebbe incorso ritenendo irrilevante la circostanza che il ricorrente fosse unito civilmente con un cittadino italiano.
La Prefettura e la Questura di Trieste non hanno depositato controricorso.
La causa, chiamata nell’adunanza di Camera di consiglio del 25.6.2020, è stata in quella sede rimessa in pubblica udienza e, quindi, decisa all’udienza dell’8 gennaio 2021, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione, in quanto effettuata alla Prefettura ed alla Questura di Trieste e non al Ministero dell’Interno presso l’l’Avvocatura Generale dello Stato (cfr. Cass. 24582/20, Cass. 27692/18); la manifesta infondatezza del ricorso stesso rende, tuttavia, superfluo disporre la rinnovazione della relativa notifica (Cass. 12515/18, Cass. 8980/20).
L’unico mezzo di ricorso sviluppa due distinte argomentazioni.
In primo luogo il ricorrente sottolinea come la della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20, equipari espressamente l’unione civile al matrimonio. In secondo luogo il ricorrente afferma che, poiché la notifica del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale era avvenuta non in data 2 maggio 2019 ma in data 25 maggio 2019, il giudice territoriale avrebbe errato nell’affermare che l’unione civile era avvenuta dopo la notifica del decreto di espulsione; al contrario, si argomenta nel motivo di gravame, alla data dell’unione civile, contratta il 9 maggio 2019, l’odierno ricorrente era ignaro del provvedimento di espulsione, notificatogli solo successivamente.
La prima argomentazione non è pertinente alla ratio decidendi del decreto impugnato. Il giudice di merito, infatti, non ha negato l’equiparazione dell’unione civile al matrimonio ma ha giudicato irrilevante, ai fini dell’annullamento del decreto prefettizio di espulsione, un’unione civile conclusa dopo la emissione del medesimo.
Nemmeno la seconda argomentazione coglie nel segno. L’affermazione dell’impugnato decreto alla cui stregua l’unione civile sarebbe “avvenuta dopo la notifica del decreto di espulsione” è infatti del tutto irrilevante ai fini della decisione. Quest’ultima, infatti, trova la propria base giuridica – al netto delle inconcludenti congetture del Giudice di Pace sulla effettività dell’unione civile contratta dal ricorrente – nel rilievo che “l’unione civile… non incide sulla validità del decreto di espulsione emesso comunque in data antecedente, ed esecutivo” (pag. 1 del decreto). Il giudice territoriale ha quindi valorizzato, per escludere la rilevanza dell’unione civile contratta dal ricorrente, la data di emissione, non quella di notifica, del decreto di espulsione; in tal modo conformandosi all’insegnamento di questa Corte, la quale ha già avuto modo di precisare, con la sentenza n. 16208/06, che “In tema di disciplina della immigrazione, la fattispecie delineata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, configura una circostanza impeditiva della declaratoria ed esecuzione di un provvedimento espulsivo. Pertanto, essa presuppone che il provvedimento espulsivo non sia stato emesso, e non è applicabile con riferimento alle ipotesi in cui la situazione in essa contemplata si sia realizzata successivamente alla emissione di detto provvedimento”.
Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di attività difensiva delle Amministrazioni intimate.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021