Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29384 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23828-2019 proposto da:

H.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3640/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

H.G., cittadina della *****, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto, essendosi convertita alla religione evangelica, temeva di subire persecuzioni di tipo religioso. Il Tribunale ha rigettato le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e ha invece accolto la domanda in relazione alla richiesta di protezione umanitaria. La decisione del Tribunale è stata impugnata in relazione al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 31 maggio 2019, n. 3640, rigettava il gravame.

Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma H.G. propone ricorso per cassazione.

L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

I tre motivi sono tra loro strettamente connessi e sono trattati congiuntamente:

a) il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in quanto la Corte d’appello, pur avendo ritenuto non credibile la storia di persecuzione personale, avrebbe dovuto approfondire la situazione generale della *****;

b) il secondo motivo ripropone la stessa censura, in particolare focalizzandosi sulla violazione della regola dell’onere probatorio attenuato presente in materia;

c) il terzo motivo ancora lamenta l’omesso/errato esame della storia della ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in *****.

I motivi sono inammissibili: la ricorrente non considera che, una volta negata con analitiche argomentazioni la credibilità del suo racconto, la Corte d’appello non era tenuta a svolgere attività istruttoria sulla situazione del Paese in relazione alle persecuzioni religiose (attività istruttoria che peraltro la Corte ha posto in essere, v. pp. 3 e 4 del provvedimento impugnato, e rispetto alla quale nulla viene dedotto nei motivi di ricorso).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso (v. Cass. 10286/2020). E’ vero che tale principio trova applicazione ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) e non vale in relazione al riconoscimento di protezione di cui al medesimo art. 14, lett. c (v. ancora Cass. 10286/2020), ma tale fattispecie non viene richiamata nei motivi ove nulla si allega al riguardo (vi è unicamente un cenno nel primo motivo alla protezione umanitaria, ma si tratta di un richiamo del tutto generico).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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