LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23556-2019 proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dall’avv. CLAUDINE PACITTI;
– ricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3637/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. B.A., cittadino del *****, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale rigettava la domanda e il ricorrente impugnava la decisione.
L’adita Corte d’appello di Roma, con sentenza 31 maggio 2019, n. 3637, dichiarava il gravame inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni del Tribunale non erano state attaccate dall’appellante.
2. Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma B.A. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno si è costituito “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in un motivo con il quale si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il motivo è inammissibile. Il ricorso contesta il mancato accoglimento della domanda di protezione sotto il profilo della credibilità del racconto, della situazione di violenza e instabilità diffusa in ***** e della integrazione del ricorrente in Italia, senza rapportarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021