LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22995-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 33-3q/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. S.A., cittadino del *****, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese per aiutare la sua numerosa famiglia in condizioni di bisogno e di aver avviato un percorso di integrazione in Italia.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la decisione è stata impugnata dal richiedente in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 22 maggio 2019, n. 3739, ha rigettato il gravame.
2. Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma S.A. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno non ha proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi, strettamente connessi tra di loro e perciò trattati unitariamente:
a) il primo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza per motivazione solo apparente, essendosi la Corte d’appello limitata a richiamare gli argomenti del giudice di primo grado, in relazione alla richiesta concessione della protezione umanitaria;
b) il secondo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti a causa dell’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni personali del ricorrente;
c) il terzo motivo lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto inesistente la condizione di vulnerabilità del ricorrente “nonostante l’ampia motivazione sulle problematiche del paese di origine”.
I motivi sono inammissibili. Quanto ai primi due motivi, non sussiste il vizio sentenza per apparenza o mancanza della motivazione (prospettato nei due motivi richiamando i diversi parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), avendo il giudice d’appello sufficientemente argomentato la conferma del rigetto della domanda di protezione umanitaria, in particolare in relazione allo svolgimento di attività lavorativa non regolare. Quanto al terzo motivo, lo svolgimento del medesimo è assolutamente generico, risolvendosi nel richiamo di disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, senza fornire alcuna deduzione relativa alla condizione di vulnerabilità del ricorrente.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021