Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29387 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21597-2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA, 48, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PACANOWSKI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

1. A.J., cittadino della *****, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere nato a *****, in *****, e di essersi poi trasferito a Lagos; di professare la religione ***** e di aver lavorato in ***** come commesso in una farmacia; di aver lasciato la ***** al fine di risolvere i suoi problemi di salute; giunto in Italia, come dichiarava nel corso dell’interrogatorio libero davanti al Tribunale, aveva ricevuto cure mediche adeguate, grazie alle quali il problema di salute di cui era affetto veniva risolto.

Il Tribunale, con decreto 3 dicembre 2018, n. 18522, rigettava la domanda.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Roma A.J. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1) I primi due motivi di ricorso sono tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione della direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, “in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio”;

b) il secondo motivo fa valere l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine.

I motivi sono inammissibili. Il ricorrente, parlando di mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del Tribunale, non considera che il Tribunale ha valutato le dichiarazioni del ricorrente attinenti al suo stato di salute (dichiarazioni che lo stesso ricorrente riporta, per poi fare contraddittoriamente riferimento all’omosessualità nell’esposizione dei fatti, ovvero, genericamente, a persecuzioni determinate da “ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale”). I dedotti problemi di salute escludono, come ha correttamente affermato il Tribunale, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la concessione del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

2) Il terzo motivo denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle condizioni socio politiche del Paese.

Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a trascrivere il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. senza nulla specificare sulla situazione di violenza indiscriminata presente nella sua regione di provenienza e senza rapportarsi con la motivazione data al riguardo dal Tribunale (v. p. 3 del provvedimento impugnato).

3) Il quarto motivo lamenta, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Il motivo è inammissibile: il ricorrente si limita infatti a lamentare che il Tribunale non abbia considerato “il grado di integrazione sociale e le precarie condizioni socio-politiche del paese di provenienza”, senza nulla specificare al riguardo e senza rapportarsi con la motivazione data dal Tribunale (v. p. 3 del provvedimento impugnato).

Va precisato che l’8 gennaio 2021 il ricorrente ha depositato tre documenti concernenti il suo grado di integrazione in Italia, documenti la cui produzione è inammissibile alla luce dell’art. 372 c.p.c.

4) In subordine, nel caso di mancato accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, il ricorrente fa valere l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, per la soppressione del grado di appello.

La questione è manifestamente infondata. Come ha precisato questa Corte (v. Cass. n. 27723/72020), “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, è finalizzato a soddisfare esigenze di celerità” e il principio del doppio grado di giurisdizione “non è garantito a livello costituzionale, come più volte affermato dalla Consulta (cfr., tra le tante, Corte Cost., 25/09/2007, n. 351; Corte Cost., 21/02/2007, n. 107; Corte Cost., 12/02/2003, n. 84)”.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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