Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29389 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25387-2019 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avv. DANILO COLAVINCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. D. (alias D.) S. propone ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto n. 2073/2019 con cui il Tribunale di L’Aquila (sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale) ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento dell’8 maggio 2019 (notificatogli il 30 maggio 2019) emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, Unità Dublino, col quale era stato disposto il suo trasferimento in Belgio, Stato ritenuto competente per l’esame della domanda di protezione internazionale da lui presentata, in applicazione del Regolamento UE n. 604/2013.

Il Tribunale ha rigettato l’assunto del richiedente secondo cui il Belgio sarebbe uno Stato non sicuro a causa della politica di rimpatri forzati ivi adottata in assenza di adeguate garanzie circa il rispetto delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale. Tale assunto è stato giudicato non solo apodittico ma anche manifestamente infondato, non essendo emerse criticità circa il Belgio dal report della Commissione Europea del 2018 sul rispetto delle garanzie conseguenti all’obbligo di non respingimento. Il Tribunale ha inoltre giudicato ininfluenti le argomentazioni difensive aventi ad oggetto l'*****, paese d’origine del ricorrente, argomentando che l’oggetto dei presente giudizio è la legittimità del trasferimento in Belgio emesso dal Ministero dell’Interno, non il diritto del richiedente a non essere rimpatriato in ***** dal Belgio. Ne’, sulla scorta della sent. CGUE C-578/16, vi sarebbero motivi di salute che ostano al trasferimento in Belgio, non essendo stata reputata idonea, a tal riguardo, una relazione a firma di una psicologa circa lo stato di depressione del ricorrente, atteso inoltre il rilievo che è compito dello Stato membro competente a vagliare la richiesta di asilo – cioè il Belgio – prestare l’assistenza medica all’interessato. Ne’, infine, sarebbe applicabile l’art. 17 par. 1 del Regolamento UE n. 604/2013, poiché il potere discrezionale di esame della domanda di protezione internazionale da parte dello Stato membro nel quale il richiedente si trova presuppone l’assenza di una pronuncia dello Stato membro competente, che, invece, nel caso in specie c’era stata.

Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si censura l’omessa fissazione dell’udienza e l’omesso esame della condizione psicologica del richiedente da parte del Tribunale.

Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si censura la violazione del Considerando 19, dell’art. 3, par. 2 e dell’art. 17 del Reg. Ue 604/2013, dell’art. 4 CDFUE, nonché dell’art. 3 CEDU per non avere il Tribunale proceduto ad un esame circa il rischio del ricorrente di essere oggetto di rimpatri forzati da parte del Belgio. In particolare nel motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe “acriticamente aderito alle posizioni della P.A. convenuta” in punto di rispetto, da parte del Belgio, delle garanzia conseguenti al rispetto dell’obbligo di non refoulement (pag. 14 del ricorso).

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19 febbraio 2021.

Il Collegio preliminarmente rileva che ai fini della pronuncia sul secondo motivo di ricorso è opportuno acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio davanti al Tribunale di L’Aquila.

P.Q.M.

La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio davanti al Tribunale di L’Aquila, mandando la Cancelleria per l’incombente.

Rinvia la causa nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione del Collegio in camera di consiglio, il 30 agosto 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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