Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2939 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 439/2019 proposto da:

A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Tassinari Rosaria, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2066/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal cittadino pakistano A.A., nato a *****, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna gli aveva negato la protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato, allegando di essere fuggito nel 2013 dal proprio Paese per sfuggire alle minacce dei parenti delle numerose vittime di un attentato terroristico che i talebani avevano perpetrato utilizzando il suo ristorante come deposito notturno delle armi, a sua insaputa.

2. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

3. Con il primo motivo si denuncia “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’Appello di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione dell’art. 360 c.p.c., punto 3”. In particolare si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il racconto dei fatti sarebbe “lineare e privo di contraddizioni”. Nel corpo del motivo viene altresì contestato il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), “nel punto in cui ritiene non assolto dal ricorrente l’onere di allegazione su di lui gravante in relazione ai presupposti integranti un “danno grave” costituito da una situazione di “violenza indiscriminata”.

3.1. Il motivo, che veicola indistintamente censure eterogenee, presenta vari profili di inammissibilità.

3.2. In primo luogo, la censura motivazionale sul mancato assolvimento dell’onere di allegazione è del tutto generica e non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), qui non osservati, poichè sarebbe stato onere del ricorrente indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,. il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

3.3. Inoltre, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge il motivo mira, in realtà, ad una rivisitazione delle valutazioni di merito sulla credibilità del richiedente (cfr. Cass. Sez. U., 34476/2019).

3.4. Invero il giudice d’appello, dopo aver puntualmente richiamato le valutazioni espresse dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, ha nuovamente descritto le numerose contraddizioni e incongruenze della narrazione sui quali ha fondato il giudizio di inattendibilità e non credibilità del racconto, peraltro evidenziando come l’appellante non avesse al riguardo formulato alcuna deduzione, nè reso chiarimenti.

3.5. Ebbene, per consolidato orientamento di questa Corte, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente – se correttamente valutata, come nel caso di specie, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (dai quali il ricorrente non indica nemmeno come il giudice a quo si sarebbe discostato) – attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018).

4. Il secondo mezzo prospetta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07 meglio conosciuta come Elgafaj” e censura la “scarna motivazione resa dalla Corte d’appello di Bologna”, la quale sarebbe “del tutto infondata ed insufficiente”, per non aver tenuto conto “di quanto osservato nel giudizio di primo e secondo grado e in ordine alla situazione del Pakistan”. Si lamenta poi che “il Giudice di prime cure ha richiamato fonti non aggiornate in quanto risalenti al 2017”, senza tener conto dei rapporti di Amnesty International 2016-2017 sugli attentati terroristici di gruppi armati.

4.1. La censura è inammissibile perchè generica e per lo più riferita al decisum di primo grado, mentre la Corte d’appello ha utilizzato C.O.I. qualificate e aggiornate (v. rapporto EASO 2017) anche a confutazione delle fonti citate dall’appellante.

5. Con il terzo motivo si lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6 (rectius 1998), per non avere la Corte d’Appello di Bologna esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da Paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità”.

5.1. Anche questo motivo è inammissibile perchè in concreto rivolto a censurare la decisione del Tribunale di Bologna, laddove la Corte territoriale ha motivatamente escluso la riconoscibilità della protezione umanitaria sia per la mancanza di specifici profili di vulnerabilità individuale, sia per difetto di un grado di radicamento e integrazione nel territorio italiano tale da consentire la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. ex multis, Cass. 630/2020), ai cui fini risulta “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

6. Alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 23535/2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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