Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29390 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25958-2019 proposto da:

J.H., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to MICHELE CIPRIANI, presso il cui indirizzo PEC intende ricevere le comunicazioni;

– ricorrente –

nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 627/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 18 marzo 2019, respingeva il ricorso proposto da J.H. (o L.D.) cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Firenze aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva proposto appello unicamente avverso il rigetto della protezione umanitaria.

Secondo la Corte d’Appello non ricorrevano i presupposti perché nonostante egli avesse un buon livello di integrazione sociale mancava una particolare situazione di vulnerabilità. In particolare, non poteva ritenersi tale il contrasto con il padre per la sua contrarietà alla pratica dell’infibulazione essendo il ricorrente persona giovane, maggiorenne, in salute e potendo egli vivere autonomamente rispetto alla famiglia di origine.

3. J.H. (o L.D.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

5. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha presentato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, depositando documentazione ammissibile solo per la parte relativa alla notifica del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, lett. d e art. 8 CEDU.

Il rigetto della protezione umanitaria sarebbe privo di sufficiente motivazione ed infondato, avendo il ricorrente evidenziato il profondo disaccordo con il padre per la decisione di quest’ultimo di voler sottoporre le figlie minori, sorelle del ricorrente, alla pratica dell’infibulazione. Sussisterebbe dunque il timore di essere sottoposto a punizioni corporali o a trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro in *****. Sussisterebbe dunque una condizione di estrema vulnerabilità a causa delle minacce del padre. Egli invece aveva intrapreso un percorso di integrazione pertanto la condizione di emarginazione e privazione di diritti fondamentali cui dovrebbe con ogni probabilità far fronte nel caso di rientro in ***** determinerebbe i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria. La Corte d’Appello non avrebbe effettuato in misura sufficiente il necessario giudizio di bilanciamento tra la situazione individuale in cui verrebbe a trovarsi in caso di rientro in ***** il richiedente è quella in cui si trova attualmente in Italia.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il ricorrente deduce genericamente la violazione delle norme in materia di protezione umanitaria avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del ***** tramite una ricostruzione della fattispecie concreta sia quanto alla credibilità dei fatti narrati, sia quanto alla possibile compromissione di diritti fondamentali in caso di rientro in patria difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

La Corte d’Appello ha ritenuto di confermare il giudizio di genericità ed irrilevanza del racconto del richiedente rispetto alla possibilità di configurare una situazione di vulnerabilità tale da determinare la possibilità della concessione della protezione umanitaria. Il diniego, dunque, è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità, anche tenuto conto del parziale processo di integrazione compiuto dal richiedente ed effettuando la necessaria comparazione tra la situazione attuale e quella in caso di rimpatrio.

Deve, dunque, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il ministero costituitosi tardivamente.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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