LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2377/2015 R.G. proposto da:
Blustar s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 47, presso lo studio dell’avv. Maria Lucrezia Turco, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Giuseppa Maria Teresa Lamicela giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2963/28/14, depositata il 6 giugno 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 2963/28/14 del 06/06/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da Blustar s.r.l. in liquidazione (di seguito Blustar) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 52/42/13, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento, analitico-induttivo, era stato emesso in ragione della erronea contabilizzazione di costi afferenti ad un ramo di azienda ceduto in locazione a terzi nonché per costi non inerenti;
1.2. la CTR respingeva l’appello di Blustar evidenziando che: a) l’appello proposto era inammissibile per difetto di specificità; b) in ogni caso l’appello era infondato nel merito, avendo la società contribuente violato i principi generali della tenuta della contabilità e della inerenza dei costi;
2. avverso la sentenza della CTR Blustar proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso Blustar contesta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., atteso che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello della società contribuente per difetto di specificità dei motivi;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per motivazione apparente con riferimento alla legittima deduzione dei costi;
3. con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti controversi e decisivi per la decisione della causa, costituiti dagli accordi inter partes concernenti i canoni di locazione e la ripartizione dei costi e dall’esercizio di attività imprenditoriale in proprio da parte di Blustar;
4. con il quarto motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, e della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per assenza del processo verbale e difetto del necessario contraddittorio endoprocedimentale;
5. con il quinto motivo di ricorso Blustar si duole della violazione e della falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3,6 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto assoggettabili ad IVA corrispettivi mai pagati;
6. il primo motivo è fondato mentre gli ulteriori motivi vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse;
6.1. va osservato, in via generale, che “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018);
6.1.1. ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018);
6.1.2. del resto, “nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione” (Cass. n. 707 del 15/01/2019);
6.2. nel caso di specie, da un lato, è la stessa sentenza impugnata a ritenere l’inammissibilità dell’appello perché la parte appellante avrebbe “riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminate dai giudici di prime cure”;
6.2.1. dall’altro, come si evince dalle dettagliate trascrizioni contenute in ricorso, l’appello proposto da Blustar nemmeno si riduce ad una semplice riproduzione delle questioni proposte in primo grado: sia perché vengono formulate specifiche censure alla sentenza della CTP, riassumibili nella nullità della stessa per difetto di requisiti essenziali e nella erronea ricostruzione dei fatti di causa; sia perché le questioni riproposte non risultano essere state esaminate, sicché deve ritenersi del tutto legittima la loro riproposizione;
6.3. deve, pertanto, ritenersi che la CTR abbia errato a ritenere inammissibile l’appello, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di merito, essendo inammissibili per difetto di interesse gli ulteriori motivi proposti, salva la loro riproposizione in sede di rinvio;
6.4. invero, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017);
6.5. nella specie, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, la CTR si è spogliata della potestas iudicandi, sicché non v’e’ l’interesse di Blustar ad impugnare una statuizione formulata ad abundantiam;
7. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021