LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16368/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
San Michele società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Nebbia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianni Emilio Iacobelli, sito in Roma, via Panama, 74;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 121/1/14, depositata il 13 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 13 maggio 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della San Michele società consortile a r.l. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 1999 e recuperata la maggiore i.v.a. non versata;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’emissione di fatture per costi ribaltati alle società consorziate recanti l’i.v.a. agevolata nella misura del 10%;
– il giudice di appello ha ritenuto corretto l’operato della contribuente evidenziando che i costi ribaltati si riferivano all’acquisto di servizi per i quali era prevista l’aliquota ridotta;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la San Michele società consortile a r.l.;
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3, osservando che la fattura con la quale il consorzio ripartisce in capo ai consorziati gli oneri sostenuti nel loro interesse deve indicare l’i.v.a. nella misura corrispondente a quella versata ai fornitori per i beni o servizi acquistati;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, allegata tabella A, parte III, art. 127 septies, per aver il giudice di appello ritenuto, in assenza di una specifica previsione normativa, applicabile l’aliquota i.v.a. ridotta alle operazioni indicate nelle fatture aventi ad oggetto il ribaltamento dei costi sostenuti dal consorzio nell’interesse dei consorziati, benché le corrispondenti operazioni di acquisto poste in essere dal consorzio fossero assoggettate ad aliquota ordinaria, puntualmente esposta nelle relative fatture;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
– la Commissione regionale conviene con l’interpretazione del dato normativo offerto dalla ricorrente secondo cui le fatture emesse dal consorzio nei confronti dei consorziati per il ribaltamento dei costi sostenuti, in relazione alle rispettive quote, debbano esporre la medesima aliquota dell’i.v.a. delle operazioni di acquisto del consorzio, ma esclude la legittimità dell’atto impositivo sul fondamento che l’i.v.a. applicata su tali ultime operazioni presentava l’aliquota del 10%, per cui ritiene che correttamente il Consorzio ha emesso le fatture in oggetto, nei confronti dei consorziati, con applicazione dell’i.v.a. con tale aliquota agevolata;
– pertanto, le doglianze non sembrano cogliere la ratio decidendi o, comunque, muovono da un presupposto fattuale, consistente nell’applicazione alle operazioni di acquisto del Consorzio dell’aliquota di i.v.a. ordinaria, che è espressamente smentito dalla Commissione regionale, la quale ha espressamente affermato che tali operazioni erano assoggettate all’aliquota ridotta del 10%;
– per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021