Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29395 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1641-2018 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2706/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile il gravame del ricorrente avverso il rigetto in primo grado dell’impugnazione proposta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9, in ragione della sua tardività per essere stata proposta con ricorso, e non con citazione, notificato oltre il termine di trenta giorni indicato dalla norma e se ne chiede la cassazione in considerazione della scusabilità dell’errore dovuto alle incertezze sul rito applicabile, dibattendosi anche in sede di legittimità se all’impugnazione de qua si applichino le norme ordinarie applicabili al rito sommario di cui all’art. 702-bis c.p.c., e se quindi l’appello debba promuoversi con citazione ovvero con ricorso a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato e va accolto.

E’ affermazione di questa Corte, che ha posto fine alla querelle accennata in narrativa, che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702-quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater c.p.c., risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, ancorché la materia sia stata fatta oggetto di esegesi nomofilattica nel senso argomentato dal decidente del grado” (Cass., Sez. U, 8/11/2018, n. 28575).

3. Cassandosi perciò in accoglimento del declinato motivo l’impugnata decisione, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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