Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29396 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11998-2020 proposto da:

M.N., domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 32801/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha rigettato le istanze del medesimo in punto di protezione internazionale e di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35, commi 8, 9, 10 e 11, nonché della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure indicate sulla base della ritenuta non credibilità del ricorrente, motivata a mezzo di affermazioni di stile e senza procedere alla sua audizione; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure indicate e, segnatamente, alla protezione umanitaria senza considerare il fondato timore del richiedente di essere ucciso in relazione ai fatti narrati, l’impossibilità di rivolgersi alle autorità per ricevere protezione, la situazione interna del paese di provenienza alla luce di informazioni aggiornate e la raggiunta integrazione sociale nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, premesso che esso si rende ravvisabile solo allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105), nella specie la mera lettura del provvedimento impugnato – allorché ha inteso ricusare l’accesso alle misure invocate giudicando inattendibile il narrato del richiedente – fuga alla radice ogni illazione di fondatezza della dispiegata censura, posto che a tal fine il decidente ha dato atto in modo circostanziato, nel capo del provvedimento impugnato intitolato “sulla valutazione di credibilità”, degli elementi di fatto alla stregua dei quali ha conclusivamente ritenuto che “molteplici sono le incongruenze del racconto a tratti caratterizzato da risposte contraddittorie e salti logici che portano il Collegio a condividere il giudizio complessivo di non credibilità espresso dall’organo amministrativo”.

Quanto all’omessa audizione, la deduzione riposa su un presupposto inveritiero (“sentito il ricorrente che ha unicamente precisato, rispetto alle dichiarazioni già rese davanti alla Commissione territoriale, di essere in procinto di firmare un nuovo contratto di lavoro come aiuto cuoco”; “il Collegio non ritiene necessario disporre la rinnovazione del ricorrente già sentito all’udienza di comparizione delle parti, in quanto sono stati raccolti tutti gli elementi necessari per la decisione e, al contempo, nel ricorso non sono stati allegati fatti nuovi, né sono stati indicati temi non sufficientemente indagati dalla C.T.”) e non è notoriamente fonte di nullità del procedimento – tanto più alla luce delle considerazioni appena trascritte – posto, come si è osservato ancora di recente, che “in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa” (Cass., Sez. I, 11/11/2020, n. 25439), evenienza, questa, come visto, nella specie non rappresentata.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

A fronte della motivazione adottata dal decidente per dar ragione del rigetto pronunciato in particolare con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria (“si deve rilevare che il ricorrente risulta esclusivamente avere svolto – proficuamente – le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza, sicché si tratta di situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia”; “non è ipotizzabile che sia impossibile una ricollocazione lavorativa in Pakistan, in base alle pregresse esperienze di lavoro e alla agiata condizione economica della famiglia di origine, con cui il ricorrente è rimasto in contatto”; “quanto al dedotto profilo medico, la documentazione prodotta non attesta alcuna patologia di tipo psicologico o psichiatrico che richiede cure specifiche”), che attesta un percorso argomentativo esattamente in linea con gli enunciati di questa Corte (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459) e non evidenzia “decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale”, la doglianza in disamina non evidenzia alcuna lacunosità espositiva e rivendica unicamente il fine di sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, sicché essa si risolve conclusivamente nella finale istanza a dar seguito ad una rinnovazione del giudizio di merito, a cui non è tuttavia compito di questa Corte provvedere.

4. Ne’ decampa da questo quadro di giudizio l’apprezzamento che occorre condurre con riferimento alla pretesa inosservanza dell’obbligo del giudice di procedere alla valutazione della situazione interna del paese di provenienza alla luce di informazioni precise ed aggiornate, dappoiché, seppur è vero che è fonte di censurabilità del provvedimento la circostanza che il ricorso alleghi l’esistenza di COI più recenti e ne indichi il contenuto, nondimeno è noto che l’obbligo in parola, quando il richiedente sia ritenuto, come qui, non credibile, è ravvisabile solo in relazione fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826), onde la pretesa inosservanza lamentata non sussiste nel caso di specie ove il richiedente ha motivato le proprie istanze con riferimento unicamente al rischio di essere esposto, in riferimento ai fatti narrati, giudicati tuttavia dal Tribunale non credibili, al rischio di trattamenti inumani e degradanti.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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