LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19777-2020 proposto da:
A.O., domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 52/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Perugia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) del “vizio di omesso esame e motivazione inesistente resa attraverso una mera apparenza argomentativa”, nonché della violazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, e 5, al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 3,8 e 32 e al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente ritenuto non credibile il richiedente sulla base di affermazioni “stereotipate, generiche sfocianti nell’arbitrio”, enunciate senza “nessun richiamo alle circostanze e ai fatti evidenziati, sebbene assolutamente dettagliati e ricchi di spunti e chiarimenti puntuali”; 2) del “vizio di omesso esame e motivazione inesistente resa attraverso una mera apparenza argomentativa”, nonché della violazione in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 e agli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU avendo il decidente denegato l’accesso del richiedente alla protezione internazionale senza dar corso all’esercizio dei poteri officiosi di indagine, che, ove esercitati, avrebbero consentito di evidenziare il clima di diffusa violenza e prevaricazione presente nel paese e senza per di più indicare fonti informative aggiornate sullo stato del paese; 3) del “vizio di omesso esame e motivazione inesistente resa attraverso una mera apparenza argomentativa”, nonché dell'”omesso esame di un fatto decisivo” avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria senza esercitare i predetti poteri officiosi di indagine ancorché i fatti narrati dal ricorrente attestassero, segnatamente in ragione delle violenze subite ed il rischio di esservi nuovamente soggetto in caso di rimpatrio, “l’incolmabile scarto” tra la sua condizione attuale e quella cui potrebbe trovarsi esposto se obbligato al rientro in patria.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso – sfrondato dalla censura motivazionale che non evidenzia quale sia il fatto decisivo ai fine del giudizio di cui il decidente avrebbe omesso l’esame – e’, quanto alle denunciate violazioni di legge, infondato laddove allega un vizio di motivazione apparente, giacché il decidente ha sconfessato gli assunti dell’appellante chiarendo che ragione di ciò è l’inattendibilità delle vicende dal medesimo narrate, onde l’iter motivazionale, rendendo perspicua ed inequivoca attestazione delle ragioni della decisione, non preclude il controllo della logicità e dell’esattezza di essa (Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248); è viceversa inammissibile laddove pretende di censurare, allegando la violazione dei parametri normativi in materia di procedimentali7zazione della decisione, il conclusivo giudizio di inattendibilità stilato dal decidente, attesane l’incensurabiltà in questa sede costituendo esso apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).
3. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, poiché, a fronte delle allegazioni operate dal richiedente in relazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – la cui conferenza non è pregiudicata dal predetto giudizio di non credibilità, questo assorbendo secondo la giurisprudenza di questa Corte le sole deduzioni in ordine alle diverse fattispecie dell’art. 14, lett. a) e b) (Cass., 29/05/2020, n. 10826) – il decidente ha omesso ogni motivazione sul punto, in tal modo violando le norme richiamate in rubrica e, segnatamente, il precetto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo cui “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese dei richiedenti asilo”.
4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti fondato.
La Corte d’Appello ha escluso la ricorrenza nella specie delle condizioni per far luogo al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base della considerazione che “non vi sono prove in ordine alla violazione dei diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio e che la situazione politica della regione, dalla quale proviene l’appellante, alla luce degli elementi di fatto emersi nel corso dell’istruttoria non ha alcun nesso con le domande da egli formulate ed in ogni caso non appare segnalata dagli organismi internazionali in rapporto al verificarsi di situazioni connotate da estrema problematici”. La trascritta motivazione, già di per sé manifestamente incoerente nel radunare sotto un comune responso negativo giudizi di dubbia compatibilità con la speciale natura della misura di protezione di che trattasi, non soddisfa minimamente l’ufficio motivazionale demandato al decidente del grado perché, in disparte dal visto rilievo formale -che è causa comunque di un’interna frattura logica nell’unitario sviluppo del ragionamento decisorio – la sentenza viene meno agli enunciati di questa Corte in materia, astenendosi in particolare dall’operare la prescritta valutazione comparativa tra la condizione del ricorrente nel nostro paese e quella a cui egli potrebbe trovarsi esposto in caso di rimpatrio nel paese di provenienza al fine di verificare se, in difetto di una condizione di vulnerabilità altrimenti ravvisabile, il rimpatrio possa determinare in capo all’asilante la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).
5. Infondato perciò il primo motivo di ricorso, vanno invece accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso e la causa, cassata la sentenza in relazione ai motivi accolti, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
PQM
Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Perugia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021