LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8720-2020 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO D’ARGENZIO;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARIA PIETROSANTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4977/2019 della, CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 18/7/2019 pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi A.A. e R.G. ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza porre a carico delle parti alcun obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento all’ex-coniuge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione A.A. affidato a quattro motivi, R.G. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 5; degli artt. 2,3,24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il giudice ha disposto lo stralcio dei documenti prodotti dalla ricorrente con le note di repliche in base ai quali sarebbe risultato evidente che la ricorrente non intrattiene alcuna stabile e duratura convivenza more uxorio.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; artt. 2,3,24 e 11 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte territoriale non ha censurato la decisione dei Tribunale che respinse l’istanza di estrarre copia a colori della relazione investigativa.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; artt. 2,3,24 e 11 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il R. aveva chiesto la revoca dell’assegno divorzile con istanza cartacea ex 709 c.p.c. e non telematica.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6; nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice territoriale, senza tener conto dei documenti stralciati non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico del marito a favore della moglie a causa della relazione more uxorio della ricorrente con C.P. ritenuta ostativa al riconoscimento dell’assegno. I motivi di ricorso contengono tutti una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.
Il ricorso proposto è inammissibile in ordine a tutti i motivi tesi ad ottenere una rivalutazione di circostanze di merito inammissibile in questa sede: infatti la Corte ha ampiamente motivato, ben oltre il “minimo costituzionale”, in ordine alla posizione delle parti ed in particolare in ordine all’esistenza della relazione more uxorio tra la ricorrente con C.P..
Il primo e quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanti relativi alla stessa questione, mancano di autosufficienza in quanto la ricorrente neppure trascrive nei motivi di ricorso, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quali fossero le circostanze oggetto della prova negata, in maniera da consentire a questa Corte il controllo della decisività dei fatti da provare.
In ogni caso il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, pur nelle formulazioni qui applicabili ratione temporis, secondo cui la motivazione della sentenza deve riassumere concisamente il contenuto sostanziale della controversia e gli elementi atti a giustificare le ragioni del decidere, induce ad escludere la nullità della pronuncia che rigetti la domanda ritenendola non provata, facendo richiamo dell’ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prove, in quanto espressione del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. La mancata proposizione del reclamo immediato ex art. 178 c.p.c. avverso l’ordinanza che avesse respinto l’istanza di ammissione di una prova non impediva il successivo controllo del collegio sull’ordinanza stessa (non essendo la decisione finale del giudice, del resto, vincolata dai provvedimenti inerenti all’istruzione della causa), sempre che la parte interessata avesse, però, riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni o altrimenti richiesto espressamente la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario la questione sull’ammissibilità della prova preclusa anche in sede di impugnazione.
Infine occorre chiarire in merito ai provvedimenti istruttori che:
“L’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dall’art. 132 c.p.c., n. 4, e dall’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all’ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018.
Il secondo e terzo motivo di ricorso sono stati oggetto di esame da parte della Corte di Appello che diffusamente si è dilungata in ordine alle doglianze che ha motivatamente respinto con pronuncia insindacabile in questa sede.
Nel merito la Corte d’appello di Roma ha esplicitato le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione sul primo motivo di gravame, richiamandosi ad un orientamento interpretativo consolidato in materia di convivenza more uxorio che esclude l’assegno divorzile’. In ogni caso la pronuncia impugnata merita di essere confermata anche sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018) secondo la quale “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (sul punto anche Cass. 5603/2020 e 17098/2019).
Alla luce dei richiamati principi il ricorso è pertanto infondato in ordine a tutti i motivi e deve essere respinto con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021