Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29403 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20986/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola Formighera s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell’avv. Fabio Massimo Orlando, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 2490/67/15, depositata l’8 giugno 2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2490/67/15 del 08/06/2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP) n. 104/10/13, la quale aveva accolto il ricorso di Azienda Agricola Formighera s.s. (di seguito Formighera s.s.) avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, per l’indebita compensazione di un credito IVA relativo all’anno 2008 e per il quale era stata tardivamente presentata la dichiarazione annuale concernente l’imposta;

1.2. la CTR respingeva l’appello evidenziando che l’Agenzia delle entrate non aveva impugnato la statuizione della CTP per la quale l’imposta non poteva essere recuperata a mezzo di controllo automatizzato, essendo necessario un autonomo avviso di accertamento;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Formighera s.s. resisteva in giudizio con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Formighera s.s. ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo l’Agenzia delle entrate dedotto e allegato quanto necessario alla intelligibilità del ricorso;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,324 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente affermato che non sarebbe stata censurata la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, dedotta dalla CTP;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 54 bis, nonché del D.P.R., n. 322 del 1998, art. 8, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la procedura di controllo formale o automatizzato ben possa essere seguita in caso di contestazione di credito d’imposta;

4. i motivi possono essere unitariamente considerati e sono complessivamente fondati;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a seguito della seguente pronuncia a Sezioni Unite, “in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17758 del 08/09/2016; conf., tra le tante, Cass. n. 4392 del 23/02/2018);

4.2. nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dalla CTP, la cartella di pagamento è stata legittimamente emessa, riguardando il controllo la semplice omissione della dichiarazione IVA da parte del contribuente (cui è formalmente equiparabile la tardività);

4.3. inoltre, contrariamente da quanto dedotto dalla CTR, la difesa erariale ha regolarmente impugnato in appello la statuizione della CTP concernente la asserita violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, sicché la sentenza della CTR va annullata in parte qua affinché il giudice di secondo grado, in sede di rinvio, accerti se Formighera s.s. abbia effettivamente comprovato i requisiti sostanziali per il riconoscimento del credito IVA e non sia incorsa nella decadenza biennale prevista dalla legge (cfr. Cass. n. 19938 del 27/07/2018);

5. in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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