Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29404 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22593/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.G., quale socio accomandante di Eredi P.A. di P.E. & C. s.a.s.

– intimata –

e nei confronti di:

Eredi P.A. di P.E. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.E. e P.C., quali soci della menzionata società, ed Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 555/30/15, depositata il 24 marzo 2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 555/30/15 del 24/03/2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR), per quanto ancora interessa in questa sede, ha accolto l’appello di D.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP) n. 65/13/14, la quale aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l’avviso di accertamento n. 848010300660/2009, concernente IRPEF relativa all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era conseguente alla imputazione alla contribuente, socia accomandante di Eredi P.A. di P.E. & C. s.a.s. (di seguito P. s.a.s.), del maggior reddito da partecipazione in ragione della rettifica del reddito della società;

1.2. giova precisare che P. s.a.s. era stata attinta, unitamente ai soci, da alcuni avvisi di accertamento relativi alle annualità di imposta 2003-2006, avvisi definiti, unitamente alle conseguenti cartelle di pagamento (pure oggetto del giudizio di merito), dalla sentenza oggi impugnata in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria, fatta eccezione per l’avviso di accertamento notificato a D.G. e relativo all’anno d’imposta 2003, che era stato invece annullato;

1.3. la CTR rigettava l’appello della società e dei soci, ma accoglieva l’appello del socio accomandante D.G. sul presupposto della inapplicabilità, alla medesima della proroga dei termini prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, non essendo stata alla stessa contestata alcuna delle violazioni penali di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. P. s.a.s., i soci della stessa e Equitalia Nord s.p.a. non si costituivano in giudizio e restavano pertanto intimati.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’avviso di accertamento al socio accomandante D.G. sarebbe stato tempestivamente notificato nei termini previsti dalla menzionata disposizione;

2. il motivo è fondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo” (Cass. n. 22337 del 13/09/2018; si vedano, altresì, Cass. n. 17586 del 28/06/2019; Cass. n. 23628 del 09/10/2017; Cass. n. 9322 del 11/04/2017; Cass. n. 11171 del 30/05/2016), non trovando applicazione, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, le modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 130 a 132 (Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass. n. 16728 del 09/08/2016);

2.1.1. il superiore indirizzo, ampiamente consolidato, implica che “ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del 02/07/2020);

2.1.2. va, altresì, precisato per completezza (ma la circostanza non rileva ai fini della presente controversia, in assenza di specifica impugnazione sul punto) che “il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali” (Cass. n. 10483 del 03/05/2018; conf. Cass. n. 4742 del 24/02/2020; Cass. n. 14204 del 24/05/2019; Cass. n. 10973 del 18/04/2019; Cass. 2862 del 31/01/2019; Cass. n. 28713 del 09/11/2018);

2.2. ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, pertanto, rileva unicamente l’astratta configurabilità di un fatto illecito che faccia sorgere in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente da chi abbia commesso il reato prospettato;

2.3. ne consegue che la CTR ha errato nell’escludere il raddoppio dei termini nei confronti di D.G. per il semplice fatto che alla stessa non siano contestate violazioni penali di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, essendo pacifico che i fatti contestati ad altri implichino comunque l’insorgenza dell’obbligo di denuncia;

3. in conclusione, il motivo va accolto e la sentenza va cassata in parte qua con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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