Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29406 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8691-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI, ELENA BELLANDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1868/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

M.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1868/17/2014, depositata il 30.09.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2006.

Con l’atto impositivo erano stati rideterminati i ricavi relativi all’esercizio dell’attività di tassista in Firenze, accertati nella misura di Euro 57.865,00 a fronte dei dichiarati Euro 9.721,00. Ne era derivata la contestazione di maggiori imposte, oltre sanzioni amministrative e addizionali. L’accertamento era stato avviato perché, pur nella formale regolarità delle scritture contabili, erano stati ritenuti poco credibili i ricavi e i compensi dichiarati. Si era pertanto proceduto ad un accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427.

Era seguito il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie toscane. In primo grado, con sentenza n. 127/20/2013, la Commissione provinciale aveva accolto le doglianze del contribuente, annullando l’atto impositivo. La Commissione regionale invece, con la sentenza ora impugnata, aveva rigettato integralmente il ricorso introduttivo del M.. Il giudice d’appello ha affermato la correttezza delle doglianze proposte in appello, negando anche la necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

Il contribuente ha censurato la sentenza del giudice d’appello con sei motivi, chiedendo la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Nell’udienza camerale dell’8 luglio 2020 la causa è stata trattata e decisa.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente ha denunciato la sentenza:

con il primo motivo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, nonché della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 5,6,7,10 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver riconosciuto l’obbligatorietà della instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;

con il secondo motivo per la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver apprezzato la mancata allegazione o riproduzione nell’avviso d’accertamento dei documenti in esso richiamati;

con il terzo per l’omessa pronuncia su motivi di gravame, ritualmente sollevati dinanzi al giudice regionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

con il quarto per nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118, disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché viziata da motivazione apparente;

con il quinto per vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame del verbale della Guardia di Finanza;

con il sesto per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per malgoverno delle prove presuntive e violazione del divieto della doppia presunzione.

Per il principio di risoluzione della controversia sulla base della ragione più liquida è opportuno esaminare il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole della nullità della decisione, perché sorretta da motivazione apparente.

La sentenza, dopo aver succintamente riportato lo svolgimento del processo, afferma che “questo Collegio ritiene di accogliere in pieno le doglianze dell’Ufficio. L’esigenza della previa instaurazione del contraddittorio si verifica nei soli casi in cui il Legislatore lo abbia espressamente prescritto. La procedura eseguita dall’Ufficio per giungere al presente accertamento induttivo non necessitava dunque di quel presupposto, erroneamente ritenuto dal primo giudice”.

Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass., 7/04/2017, n. 9105; 5/08/2019, n. 20921). Essa è tale quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio, si rivela inidonea ad assicurarne il controllo delle argomentazioni utilizzate, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass., 30/06/2020, n. 13248). Ciò perché il confezionamento della motivazione è finalizzato a rendere percepibile il fondamento della decisione, laddove argomentazioni obiettivamente inidonee imporrebbero all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. U, 3/11/2016, n. 22232). E si è peraltro avvertito che l’apparente motivazione sussiste anche quando essa riveli una obiettiva carenza esplicativa del quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819).

Nel caso di specie la decisione si limita ad “accogliere” le doglianze dell’Ufficio, senza aggiungere null’altro, accostandosi, sotto questo profilo, più alla motivazione inesistente che a quella apparente. Ma anche quando si consideri l’attenzione dedicata, in tre righi, all’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, negato in radice, la motivazione resta apparente, atteso che, non chiarendo affatto la natura dell’accertamento eseguito -su cui era sorto contrasto anche in sede d’appello (analitico-induttivo, per studi di settore?)-, che non è indifferente relativamente alla necessità o meno del rispetto del contraddittorio (cfr. ad es. Cass., 5/12/2019, n. 31814), essa non offre il minimo supporto logico-argomentativo per rendere comprensibili quelle conclusioni.

Il motivo va dunque accolto. Gli altri restano assorbiti. La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, cui è demandato, in diversa composizione, il riesame dei motivi d’appello, oltre che la liquidazione delle spese del presente provvedimento.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia il processo alla Commissione tributaria regionale della Toscana, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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