Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29407 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21950/2015 R.G. proposto da:

RAI – Radio Televisione Italiana – spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Edoardo Belli Contarini, Leonardo Laviola, Daniela Cutarelli, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1424/06/15, depositata l’11 marzo 2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Manzon Enrico.

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 239/60/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della RAI Radio Televisione Italiana – spa (breviter, RAI) contro il diniego di rimborso IVA 2009.

La CTR osservava in particolare che non di diniego di rimborso si trattava nel caso di specie, bensì di mera sospensione del rimborso stesso, dovuto e giustificato dalla pendenza – in allora pacificamente attuale – del giudizio tra l’agenzia fiscale e la Sipra, concessionaria della pubblicità RAI e destinataria di fatture della concedente per vendita di spazi pubblicitari di clienti esteri, avente ad oggetto la detrazione proprio dell’imposta della quale la RAI aveva chiesto il rimborso; in altri termini la CTR laziale affermava che il rimborso de quo poteva essere effettuato solo qualora, definito il parallelo, pregiudicante contenzioso Agenzia delle entrate/Sipra, il credito IVA della società contribuente fosse divenuto definitivo.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sei motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, comma 1, poiché la CTR ha ritenuto che il rimborso de quo fosse sospensivamente condizionato dall’esistenza di un credito erariale nei confronti di SIPRA.

La censura è fondata.

Invero è del tutto evidente che alla fattispecie in contesto non può essere applicata la previsione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, per la semplice ragione che i crediti che l’Ente impositore ha affermato quale causa ostativa del rimborso chiesto dalla RAI non riguardano tale società contribuente, bensì la SIPRA spa, contribuente del tutto diverso.

Come correttamente osservato dalla ricorrente, per tale ragione, risulta quindi del tutto inconferente il richiamo del giudice tributario di appello alla sentenza n. 19755/2013 di questa Corte, posto che in tale pronuncia si è presa in considerazione una situazione nella quale il controcredito ostativo del rimborso riguardava appunto lo stesso contribuente e non, come nel caso di specie, un altro contribuente.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, poiché la CTR ha condizionato il rimborso in questione all’esito della decisione della causa Agenzia delle entrate/SIPRA.

La censura è fondata.

Va ribadito che “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 (seconde cui “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”) attiene ai rapporti tra giurisdizione tributaria ed ogni altra giurisdizione, ordinaria o amministrativa, e pone una deroga – in ipotesi predeterminate – al criterio secondo il quale le questioni pregiudiziali sono risolte, “incidenter tantum”, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda. Ne consegue che il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di ulteriori e diverse questioni ravvisate pregiudiziali, che sono devolute, di regola, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario procedere alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, “incidenter tantum”, delle suddette questioni” (Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 12008 del 28/05/2014, Rv. 630977 – 01). Orbene, pur non avendo la Commissione tributaria regionale del Lazio formalmente sospeso il processo, tuttavia ne ha condizionato l’esito alla risoluzione di altro contenzioso, tra l’agenzia fiscale e la SIPRA, ritenuto “pregiudicante” e perciò, sostanzialmente, ha adottato un provvedimento “implicito” (ed improprio) di sospensione del processo stesso, senza comunque pronunciarsi sul meritum causae.

Tale statuizione si pone in chiaro contrasto con il citato arresto giurisprudenziale, dovendo, diversamente, il giudice tributario di appello decidere la presente controversia, se ritenuto, previo accertamento incidentale circa la sussistenza del credito dell’Agenzia delle entrate nei confronti di SIPRA.

L’accoglimento del primo e del terzo mezzo implica l’assorbimento degli altri (rispettivamente, impugnabilità del provvedimento di sospensione del rimborso, violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c.; vizio motivazionale sulla spettanza del rimborso de quo).

In conclusione, accolto il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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