LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 18947/2014 R.G. proposto da:
S.E. (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Crescenzio 62;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 60/01/2014 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 14 gennaio 2014;
Sentita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
FATTI DI CAUSA
S.E. impugnò un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, per l’anno 2005.
Il ricorso venne parzialmente accolto in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 14 gennaio 2014, lo respinse.
Avverso la detta sentenza S.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso deduce S.E. la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2), e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché la commissione tributaria regionale ha omesso di motivare in ordine alla documentazione prodotta, tesa a dimostrare la natura dei versamenti e prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari della contribuente.
1.1. Il motivo è solo parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà.
Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931; Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093).
1.2. Va soggiunto che, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (da ultimo, Cass. 16/07/2020, n. 15161).
1.3. Orbene, nella fattispecie in esame, sicura la necessità di cassare la pronuncia resa dal giudice di merito in relazione ai prelevamenti – stante il palesato contrasto con la richiamata pronuncia del Giudice delle leggi -, deve rimanere invece fermo l’accertamento in fatto del medesimo giudice con riferimento ai versamenti registrati sui conti della contribuente, la cui origine è rimasta priva di sufficiente riscontro probatorio.
E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
2. In definitiva, accolto parzialmente l’unico motivo del ricorso in relazione ai soli prelevamenti registrati sul conto corrente della contribuente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021