LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22648/2015 R.G. proposto da:
S.E., (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro De Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Crescenzio 62.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1566/35/2015 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 16 marzo 2015.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
S.E. impugnò un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate, con il quale vennero ripresi a tassazioni maggiori redditi, ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, per l’anno 2006.
Il ricorso venne integralmente accolto in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 16 marzo 2015, lo accolse riformando la decisione impugnata.
Avverso la detta sentenza S.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui risponde con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso deduce S.E. la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), poiché la commissione tributaria regionale ha ritenuto che la regola presuntiva a carico del contribuente si applicasse anche ai prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari della contribuente.
1.1. Il motivo è fondato.
Va anzitutto ricordato che in tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti; tutto ciò ferma restando la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie di versamento (Cass. 26/09/2018, n. 22931; Cass. 31/01/2017, n. 2432; Cass. 9/08/2016, n. 16697; Cass. 30/03/2016, n. 6093).
1.2. Dunque, alla luce della detta sentenza del Giudice delle leggi, ha errato il giudice di merito nel ritenere fondato – esclusivamente con riferimento ai prelievi registrati sul conto corrente della contribuente – l’avviso di accertamento impugnato.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2), e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), concernente le prove addotte dalla contribuente in ordine alla natura dei prelevamenti e dei versamenti eseguiti sui suoi conti correnti.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Come anticipato sopra, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità (da ultimo, Cass. 16/07/2020, n. 15161).
2.2. Orbene, nella fattispecie in esame, sicura l’erroneità della decisione del giudice di merito in relazione ai prelevamenti – stante il contrasto con la richiamata pronuncia del Giudice delle leggi -, deve rimanere fermo l’accertamento in fatto reso dal medesimo con riferimento ai versamenti registrati sui conti della contribuente, la cui origine è rimasta priva di sufficiente riscontro probatorio.
E siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
3. In definitiva, accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve andare cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021