Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29411 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26323-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, n. 61, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MOCHI ONORI, rappresentata e difesa dagli avvocati ACHILLE ALDO OCCHIONERO, ALESSANDRO EGIDIO OCCHIONERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2197/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente D.L.L. avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2007 avente ad oggetto una presunta fittizietà di un contratto di sponsorizzazione tra la ***** s.r.l. di cui la D.L. era socia accomandante e l’Associazione sportiva dilettantistica Ski Camp;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando preliminarmente che la riunione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 29, della presente causa con quella incardinata nei confronti della società partecipata ***** s.r.l. di cui la D.L. era socia accomandante, non è opportuna, né utile, né proficua e affermando successivamente che non vi è prova del coinvolgimento della D.L. in un disegno fraudolento.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società di persone e la socia, in quanto la ***** s.r.l. fino al primo aprile 2008 era una società di persone (una s.a.s.) e l’avviso di accertamento si riferisce all’anno d’imposta 2007.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo questa Corte, infatti:

il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n. 28307 del 2020);

nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno e’, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c., per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384 c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni (Cass. SU n. 13916 del 2006; Cass. n. 30838 del 2018);

in tema di ricorso per cassazione, a fronte di un’eccezione di giudicato esterno, ancorché meramente assertiva, è compito del giudice di legittimità verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza poiché il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è effettuabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 25432 del 2017).

Dalla sentenza n. 344/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – che annulla la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 5983/12/2017, citata dall’Agenzia nel ricorso – passata in giudicato a seguito della ordinanza della Cassazione n. 9346 del 2021 che dichiara il ricorso dell’Agenzia improcedibile per mancato deposito in cancelleria del ricorso in Cassazione, risulta che quel procedimento ha avuto ad oggetto il medesimo accertamento tributario relativo alla medesima annualità e ha avuto per parti tutti i litisconsorti necessari (Agenzia delle Entrate; D.L.L.; Di.Lu.Lo.; D.L.G. ed il Fallimento ***** srl, in liquidazione in persona del Curatore pro-tempore) compresi quelli invece pretermessi nell’odierno procedimento. Di conseguenza è sopravvenuto il giudicato, riferito a tutti i litisconsorti necessari, tra cui l’odierna contribuente D.L.L..

Tale giudicato sopravvenuto – di cui occorre tenere conto d’ufficio – della sentenza n. 344/2019 del 22 gennaio 2019 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva riguardo al rapporto tributario nella sua unitarietà, rende dunque privo di interesse il presente ricorso dell’Agenzia delle entrate, che deve dunque dichiararsi inammissibile.

La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse dell’unico motivo di impugnazione rende irrilevante l’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso e nella memoria.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso; poiché il gravame è stato definito in considerazione di una ragione sopravvenuta ed esterna rispetto alla doglianza sviluppata dalla parte ricorrente, si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche determinate dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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