LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31970-2019 proposto da:
CALOR SYSTEM SNC di G.L. E R.M., in persona di sodi e nella qualità di amministratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato MARCO DONVITO, che li rappresentata e difende unitamente all’avvocato GAIA GIULIA ANNA MARIA FABBRI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ***** ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ***** ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2684/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente – limitatamente ai costi e alle spese relative ai carburanti e alle riparazioni e manutenzioni degli automezzi – il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2008 con i quali veniva elevato il reddito della società non riconoscendo la deducibilità di alcuni costi;
avverso detta sentenza proponeva appello la parte contribuente sostenendo: la nullità degli avvisi impugnati per omesso contraddittorio, l’irregolarità della sottoscrizione degli atti e altre irregolarità riguardanti il merito;
la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della parte contribuente: in particolare, dopo aver escluso sia la nullità degli avvisi impugnati per omesso contraddittorio sia l’irregolarità della sottoscrizione degli atti, nel merito evidenziava per un verso che l’Ufficio aveva proceduto a verificare la sussistenza dei generali requisiti di deducibilità delle voci di costo nonché l’esistenza delle condizioni di detraibilità dell’IVA applicata rispetto alle relative operazioni di acquisto mentre da parte del contribuente non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a giustificare la deducibilità dei costi riportati in dichiarazione e per un altro verso la fondatezza della metodologia utilizzata dall’Ufficio per la ricostruzione del reddito imponibile e l’assoluta genericità ed inconsistenza delle argomentazioni proposte dalla contribuente e per un altro verso ancora che l’accertamento compiuto nei confronti dei redditi della società si riverbera, pro quota, sui redditi di ciascun socio.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, per avere la Commissione Tributaria Regionale del Lazio omesso totalmente la motivazione sulla domanda inerente il merito della vicenda e in particolare circa l’indeducibilità – contestata dalla parte contribuente – delle fatture riguardanti lavori, pagati in contanti, presso un cantiere.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte infatti:
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);
in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale – dopo aver escluso sia la nullità degli avvisi impugnati per omesso contraddittorio sia l’irregolarità della sottoscrizione degli atti nel merito evidenziava per un verso che l’Ufficio aveva proceduto a verificare la sussistenza dei generali requisiti di deducibilità delle voci di costo nonché l’esistenza delle condizioni di detraibilità dell’IVA applicata rispetto alle relative operazioni di acquisto mentre da parte del contribuente non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a giustificare la deducibilità dei costi riportati in dichiarazione e per un altro verso la fondatezza della metodologia utilizzata dall’Ufficio per la ricostruzione del reddito imponibile e l’assoluta genericità ed inconsistenza delle argomentazioni proposte dalla contribuente e per un altro verso ancora che l’accertamento compiuto nei confronti dei redditi della società si riverbera, pro quota, sui redditi di ciascun socio. In tal modo tale sentenza, evidenziando l’attività dell’Ufficio e la sua corrispondenza ai presupposti legge nonché l’assenza di una idonea difesa della parte contribuente ha fornito una motivazione circa il merito della deducibilità o meno dei costi chiara, lineare, ragionevole e coerente, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale.
Pertanto, infondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va rigettato; le spese seguono la soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021