LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5141-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D’EMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE n. 7, presso lo studio TONUCCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA SERPIERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4026/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad una rendita catastale per l’anno 2015 di un impianto fotovoltaico;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che “l’Agenzia ripropone le stesse argomentazioni già esaminate in primo grado, senza apportare nuove motivazioni da esaminare. L’appello presentato è inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 1 e 2. La Commissione non ha nuovi elementi utili da esaminare, in quanto già esaminati dai primi giudici. Tenuto conto dei fatti suesposti la Commissione rigetta l’appello dell’Agenzia e conferma la sentenza di primo grado… Ogni altra argomentazione sollevata dalle parti viene assorbita da questa”.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, l’appello della parte contribuente conteneva una specifica critica alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale: infatti, mentre il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso di arte sulla base dell’errato convincimento che l’Agenzia avesse accolto l’istanza di autotutela di parte, l’Agenzia nel proprio atto di appello evidenziava che “risulta pertanto errato quanto riportato nella sentenza espressa di primo di primo grado, che l’Ufficio abbia ricalcolato il valore globale della rendita accertata portandola da 37.000 a 32.375 invece di 25.900 Euro” e che “non esiste alcun documento agli atti con il quale si sia provveduto a ridimensionare il valore del classamento in 32.375 Euro”;
ritenuta preliminarmente l’autosufficienza del ricorso in quanto riporta l’appello relativamente al quale l’Agenzia delle entrate si propone di dimostrarne la specificità (Cass. n. 17310 del 2020);
considerato, nel merito, che, secondo questa Corte:
allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass. n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già necessariamente nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020);
la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l’inammissibilità dell’appello (così denominato in motivazione e poi riqualificato nel dispositivo come rigetto), alla asserita circostanza della riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado e quindi dell’assenza nell’appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (peraltro tale circostanza è stata efficacemente contestata dal ricorrente che ha evidenziato, negli stralci dell’appello riportati nel rispetto del principio di autosufficienza, i punti in cui ha fatto in maniera critica preciso riferimento alla sentenza di primo grado), senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.
Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione ò Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021